Sanzione disciplinare militare e sindacato di legittimità del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 1384 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni dell’Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari militari sono espressione di ampia discrezionalità, in ragione degli interessi pubblici tutelati. La valutazione del rilievo e della gravità dell’infrazione, il quantum e la tipologia della sanzione costituiscono giudizio non sindacabile nel merito, ma solo in sede di legittimità, ove risulti abnorme o illogico rispetto alle risultanze istruttorie. Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione, salvo travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o difetto di coerenza logica. L’inciso “senza ritardo” dell’art. 1397, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 non impone l’immediatezza della contestazione, ma una regola di ragionevole prontezza, commisurata alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti.

Il Fatto

Al ricorrente, brigadiere in servizio presso una Compagnia dell’Arma, è stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero per condotte ritenute contrarie agli artt. 717, 720 e 721 d.P.R. n. 90/2010. In occasione di un servizio perlustrativo reso necessario da un soggetto in stato confusionale barricatosi in casa, il militare aveva indossato un casco da pugilato alla presenza di altro personale, anche di altri enti; in una successiva occasione era stato nuovamente trovato con il medesimo equipaggiamento a bordo dell’autovettura di servizio.

Il ricorrente ha impugnato la sanzione e il rigetto del ricorso gerarchico, deducendo la tardività dell’avvio del procedimento, l’insussistenza delle violazioni contestate, la ricorrenza di uno stato di necessità e il carattere irragionevolmente afflittivo del provvedimento. Il Ministero della difesa ha chiesto il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il motivo sulla tempestività. L’art. 1397, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 impone al superiore di fare rapporto “senza ritardo”; per giurisprudenza pacifica, l’espressione non significa “immediatamente”, ma va letta come regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in rapporto alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti. Nella specie la contestazione è intervenuta l’11 luglio 2022, a breve distanza dai fatti del 29 maggio, peraltro reiterati il 4 luglio, circostanza che ne ha evidenziato la non occasionalità. Il diritto di difesa non è stato leso, avendo il militare partecipato al procedimento con ampia memoria.

Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui le sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità e sfuggono a un pieno sindacato di legittimità. Il giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’Amministrazione, salvo travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o difetto di coerenza logica del convincimento. La valutazione secondo cui indossare e tenere a disposizione un casco da pugilato durante il servizio integra una condotta contraria al senso di responsabilità e alle norme sull’uso dell’uniforme e dell’equipaggiamento non risulta viziata.

La documentazione prodotta non prova un oggettivo stato di pericolo tale da rendere necessario l’uso del casco, né smentisce che gli altri militari presenti non ne abbiano avvertito l’esigenza. Il successivo rinvenimento del casco tra gli oggetti personali sull’autovettura di servizio suffraga il dubbio di un intendimento di tenerlo a disposizione per utilizzarlo impropriamente. Il fatto che il colore coincida con quello della divisa non esclude la violazione, trattandosi di accessorio estraneo alla dotazione ufficiale.

Quanto alla proporzionalità, la sanzione inflitta è quella prevista per le lievi trasgressioni alla disciplina e al servizio. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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