Discrezionalità tecnica della commissione e standstill senza vizi propri dell’aggiudicazione (TAR Sicilia n. 1837 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice è sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di obiettiva irragionevolezza delle valutazioni espresse, restando esclusa ogni sostituzione del giudice nel merito delle scelte tecniche. Una volta predeterminati criteri e sub-criteri, le determinazioni della commissione sono intellegibili attraverso l’indicazione del punteggio numerico o mediante l’omessa valutazione della miglioria non rispondente ai criteri, senza che sia necessaria ulteriore motivazione. La violazione del termine di standstill di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016, in assenza di vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione né l’inefficacia del contratto, incidendo su una fase successiva alla selezione del miglior contraente.

Il Fatto

Una procedura di gara aperta, indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree a verde e dei canali di drenaggio di un aeroporto, veniva aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il raggruppamento ricorrente, secondo classificato, impugnava l’aggiudicazione definitiva, la determinazione presupposta e i verbali di attribuzione dei punteggi tecnici, contestando analiticamente le valutazioni riferite ai singoli criteri e sub-criteri e dolendosi della mancata considerazione di numerose migliorie offerte.

La stazione appaltante e il raggruppamento aggiudicatario resistevano, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di argomentazione sulla cosiddetta prova di resistenza e rivendicando la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni. Con motivi aggiunti il raggruppamento ricorrente impugnava poi il contratto e il verbale di avvio dell’esecuzione, denunciando la violazione dell’obbligo di standstill.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui la discrezionalità tecnica dell’amministrazione è sindacabile solo nei casi di obiettiva irragionevolezza. Su questa base verifica le singole censure, senza sostituire la propria valutazione a quella della commissione.

Quanto al sub-criterio sulle attività similari in ambito aeroportuale, il raffronto tra le offerte evidenzia una esperienza qualitativamente e quantitativamente diversa: il raggruppamento ricorrente ha documentato addobbi floreali e un unico intervento di manutenzione straordinaria, mentre l’aggiudicatario ha dichiarato lo svolgimento del medesimo servizio presso più aeroporti, con attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione del rischio wild life strike, diserbo e disinfestazione. La scelta della stazione appaltante non risulta perciò irragionevole.

Sul criterio relativo alla programmazione, il Collegio esclude che l’offerta di esecuzione in fascia notturna costituisca una miglioria, comportando piuttosto difficoltà organizzative, come desumibile dall’art. 7 del capitolato speciale. La censura sulla composizione delle squadre è infondata in punto di fatto, avendo l’aggiudicatario garantito tre squadre fisse con quattordici operatori complessivi. Le migliorie offerte, inoltre, non coincidono con le prestazioni minime del capitolato. Sulle frequenze di intervento, il Collegio rileva che il sub-criterio richiedeva la descrizione dettagliata e la scansione temporale degli interventi, non il solo dato quantitativo: la commissione ha quindi valorizzato legittimamente profili ulteriori rispetto al mero conteggio.

Quanto alle migliorie, la disciplina di gara ammetteva espressamente la realizzazione di nuove aree a verde, cosicché l’ampliamento delle superfici non esce dal perimetro del criterio; nessun onere aggiuntivo è previsto per la committenza. Il cronoprogramma riferito al primo anno non dimostra l’abbandono delle aree in seguito. Le censure sulla genericità delle migliorie sono smentite dalla loro puntuale individuazione. Il Collegio ribadisce che, una volta fissati criteri e sub-criteri, la motivazione della commissione può esaurirsi nel punteggio numerico o nella omessa valutazione della miglioria non rispondente ai criteri.

Sul criterio relativo al personale, il Collegio condivide l’eccezione secondo cui l’ordinamento non contempla la figura del tecnico operativo, ruolo assumibile dall’operaio specializzato più anziano. Sulla lotta biologica integrata il giudizio della commissione appare coerente con i contenuti dell’offerta. Il ricorso introduttivo è pertanto rigettato. Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile: la semplice violazione della clausola di standstill, senza vizi propri dell’aggiudicazione, non determina l’annullamento dell’aggiudicazione né l’inefficacia del contratto, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4087 del 2019. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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