Opere in muratura escluse dalla deroga sulle strutture precarie (TAR Sicilia n. 1688 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di precarietà dell’opera, ai fini della deroga di cui all’art. 20 l. reg. Sicilia n. 4/2003, è ancorata esclusivamente al concetto di facile rimovibilità e non anche a quelli di funzionalità occasionale, destinazione urbanistica, instabilità strutturale, stagionalità o temporaneità. Restano pertanto escluse dall’ambito applicativo della deroga le strutture realizzate in muratura o laterizi, o comunque ancorate definitivamente mediante leganti cementizi o derivati, e quelle non smontabili se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo. Sono altresì esclusi gli interventi che comportino aumento di volumetria, soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire. Ne consegue la legittimità dell’ordinanza di demolizione adottata dal Comune per opere che, esulando dalla deroga, hanno natura abusiva.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un terreno in Ispica, impugnavano l’ordinanza con cui il Funzionario Dirigente del VI Settore – Assetto Territoriale – del Comune aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di una serie di opere, notificata il 15.04.2019. Il provvedimento descriveva un battuto in calcestruzzo di circa 208 mq, due manufatti coibentati ad uso civile abitazione poggianti in parte su ruote e blocchi di cemento, un deposito attrezzi in muratura e un pergolato in legno.

I ricorrenti deducevano la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 l. reg. Sicilia n. 4/2003, sostenendo la natura precaria dei manufatti e l’assenza di allaccio fognario, nonché il difetto di istruttoria. In subordine, assumevano che la mancanza di DIA o CILA fosse sanzionabile solo in via pecuniaria, ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001, e che le altre opere rientrassero nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 3 l. reg. Sicilia n. 16/2016. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla norma derogatoria invocata, l’art. 20 l. reg. Sicilia n. 4/2003, che sottrae a concessioni e autorizzazioni la copertura di spazi interni con strutture precarie. Assume quindi rilievo dirimente la nozione di precarietà dell’opera, per stabilire se la fattispecie rientri nella deroga.

Richiamando un indirizzo consolidato, e in particolare il precedente del C.G.A.R.S., sez. riun., n. 275 del 2020 citato tramite TAR Catania, sez. II, n. 415 del 2023, il Tribunale ribadisce che la precarietà si misura sulla sola facile rimovibilità. Restano fuori dalla deroga le strutture in muratura o laterizi, o ancorate con leganti cementizi, e quelle non smontabili senza demolizione distruttiva.

Applicando tale criterio, la superficie realizzata in calcestruzzo per 208 mq e il manufatto in muratura non possono qualificarsi precari, in ragione dei metodi e dei materiali impiegati. Il Collegio aggiunge che sono comunque esclusi gli interventi comportanti aumento di volumetria, soggetti al permesso di costruire.

Dal fascicolo fotografico emerge la creazione di uno spazio nuovo destinato a civile abitazione, dotato di servizi e ambienti abitativi, con aumento di superficie e di volume indicati nel provvedimento gravato. Le opere, esulando dalla deroga, hanno quindi natura abusiva e legittimamente il Comune ne ha ordinato la demolizione.

Il ricorso è pertanto rigettato perché infondato. Nulla è dovuto sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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