Sanatoria edilizia e vincolo paesaggistico: la nuova volumetria non è sanabile (TAR Lazio n. 138 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanatoria edilizia di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone l’accertamento della doppia conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della realizzazione e a quello della domanda, nonché, nelle aree assoggettate a vincolo paesaggistico, la verifica di compatibilità paesaggistica. Tale verifica resta tassativamente limitata alle ipotesi contemplate dall’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. Ne consegue che l’abuso che comporta incremento di volume non è suscettibile di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e, quindi, non è sanabile ai sensi dell’art. 36 o dell’art. 37 del medesimo testo unico. Il rilascio del titolo edilizio presuppone l’intervenuta autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che le ulteriori censure sulla disciplina urbanistica restano prive di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno nel Comune di Sperlonga, ha realizzato in assenza di titolo edilizio un fabbricato di facile rimozione, costituito dal solo piano terra e destinato a civile abitazione. Ha quindi presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Non essendosi pronunciato il Comune, si è formato il diniego tacito.

Il ricorrente ha impugnato tale diniego lamentando la violazione dell’art. 36 citato: le norme tecniche del P.T.P. e del P.T.P.R. non prevedono l’inedificabilità assoluta dell’area; la fascia di rispetto di 300 metri dal mare ex l.reg. Lazio n. 30/1974 sarebbe stata abrogata dalla l.reg. Lazio n. 10/2011; il P.R.G. comunque ammetterebbe nuove costruzioni; in mancanza del parere obbligatorio della Soprintendenza il Comune non avrebbe potuto pronunciarsi sul valore paesaggistico. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che lo stesso ricorrente riconosce come l’immobile ricada entro la fascia di 300 metri dal mare, tutelata ex lege dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 e soggetta alla verifica di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 146 del medesimo decreto.

La questione giuridica centrale attiene ai limiti della sanatoria in area vincolata. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il provvedimento abilitativo sanante è possibile previo accertamento di conformità agli strumenti urbanistici vigenti nel momento della realizzazione e in quello della richiesta, e previo accertamento di compatibilità paesaggistica, che è tassativamente limitato alle sole fattispecie contemplate dall’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 (Cons. Stato n. 8752/2022; Cons. Stato n. 1874/2019).

Da ciò deriva che, quando la violazione paesistica concerne un abuso comportante incremento di volume, che resta al di fuori delle ipotesi dell’art. 167, comma 4, non può riconoscersi il requisito della doppia conformità: l’opera non è sanabile ex art. 36 o 37 del testo unico, poiché il rilascio del titolo edilizio presuppone l’avvenuta autorizzazione paesaggistica.

Nel caso concreto l’abuso consiste in un manufatto prefabbricato adibito a civile abitazione, che realizza una nuova volumetria non suscettibile di autorizzazione paesaggistica in sanatoria. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con assorbimento delle ulteriori censure, la cui eventuale fondatezza non potrebbe assicurare al ricorrente il bene della vita cui aspira. Nessuna pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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