Obbligo di provvedere e opere di urbanizzazione: mero interesse di fatto (TAR Sardegna n. 142 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste un obbligo dell’Amministrazione comunale di concludere un procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione della rete viaria quando la relativa scelta di merito sull’impiego delle risorse economiche non sia stata ancora assunta dagli organi di indirizzo politico attraverso l’inserimento della spesa nel bilancio di previsione. In tale ipotesi la posizione soggettiva azionata dal privato non integra un interesse legittimo differenziato, ma un interesse di mero fatto, insuscettibile di tutela giurisdizionale, non essendo configurabile un obbligo di provvedere in capo agli organi gestionali. L’obbligo comunale di ripianificazione delle zone bianche, in sé sussistente, non è compulsato quando l’interessato non abbia attivato la relativa procedura di variante, pretendendo invece il compimento diretto delle opere.

Il Fatto

La vicenda riguarda un immobile di civile abitazione realizzato in base a un permesso di costruire del 2003, originariamente inserito in zona urbanistica B2 e poi divenuto area bianca per l’abbandono dell’intervento di edilizia residenziale pubblica che aveva indotto il vincolo espropriativo. La strada priva di asfalto che collega l’abitazione al centro abitato risulta gravemente dissestata, sicché il proprietario ha ripetutamente sollecitato il Comune a realizzare le opere di adeguamento. Con istanza del 14 aprile 2023 il ricorrente ha invitato l’Amministrazione a completare la rete viaria in località Meranu, richiamando il progetto di riqualificazione da tempo avviato e mai concluso.

In mancanza di riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 31 c.p.a. per la condanna del Comune all’adozione di un provvedimento espresso. Il Comune si è costituto eccependo l’inammissibilità per essere oggetto del ricorso attività materiale e interesse di mero fatto. Deceduto il ricorrente, il processo è stato interrotto e riassunto dagli eredi, che hanno confermato le conclusioni. Il Comune ha inoltre chiesto in via subordinata dichiararsi l’improcedibilità per essere intervenuta un’ordinanza di ripristino dei luoghi.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ritiene fondata l’originaria eccezione di inammissibilità. Osserva anzitutto che parte ricorrente ha invocato, in termini non condivisibili, la giurisprudenza sull’obbligo comunale di ripianificazione delle zone bianche. Tale obbligo in via generale sussiste, ma non è stato concretamente compulsato, poiché l’interessato non ha chiesto l’avvio della procedura di ripianificazione mediante approvazione di un’apposita variante allo strumento urbanistico.

Il ricorrente ha piuttosto invitato il Comune a procedere direttamente al completamento della strada, attività che logicamente dovrebbe seguire, e non precedere, la ripianificazione dell’area. La domanda non può quindi trovare risposta giurisdizionale di merito per una dirimente ragione.

Gli organi di indirizzo politico hanno sinora dato impulso a un progetto di massima e inserito l’intervento nel Piano triennale delle opere pubbliche, ma non hanno stabilito di attuarlo. La decisione presuppone il reperimento delle risorse finanziarie, da inserire con destinazione nel bilancio annuale di previsione, atto di indirizzo generale la cui approvazione compete al consiglio comunale. Non esiste pertanto alcun procedimento amministrativo che gli organi gestionali o dirigenziali abbiano l’obbligo di concludere. Né può sostenersi un obbligo di avviare il procedimento, poiché tale scelta di merito sull’impiego delle risorse è riservata all’organo politico e insindacabile in sede giurisdizionale.

La posizione azionata si atteggia dunque come interesse di mero fatto, insuscettibile di tutela. Il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2015, n. 5399, secondo cui l’interesse del cittadino alla diligente manutenzione delle strade pubbliche non è tutelabile in via amministrativa né giurisdizionale, fronteggiando un dovere imposto all’Amministrazione per il vantaggio della collettività, non soggettivizzata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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