Il diniego di concessione demaniale resiste al tempus regit actum (TAR Puglia n. 1394 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità del diniego di concessione demaniale marittima si valuta alla stregua della legge vigente al momento della sua adozione e non di quella in essere alla presentazione dell’istanza, in applicazione del principio del tempus regit actum. L’Amministrazione è tenuta a considerare le modifiche normative sopravvenute durante l’iter procedimentale. Il diniego che si fondi sul richiamo alla novella regionale e su accertate carenze documentali e progettuali resiste alle censure di violazione del contraddittorio procedimentale, risultando il contraddittorio pienamente garantito dalla puntuale motivazione sulle controdeduzioni. Le contestazioni sui presupposti di fatto non dedotti in sede procedimentale e non fatti oggetto di autonomo gravame non sono scrutinabili per la preclusione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha espresso il diniego definitivo sulla richiesta di concessione demaniale marittima ed eventuale anticipata occupazione, presentata per avviare le procedure di sdemanializzazione di un fabbricato esistente. Il diniego si fondava su plurimi assunti: l’intervento in area con divieto di nuove concessioni ai sensi della legge regionale Puglia n. 17/2015; la mancanza di prova documentale sulla legittimità e destinazione originaria del fabbricato; la carenza di progettualità; il rilievo che la valutazione sul cordone dunale spetta all’ufficio regionale e non a quello comunale; il parere negativo dell’ufficio urbanistica per gli aspetti urbanistici.

Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, violazione della legge regionale e del principio del tempus regit actum, nonché degli artt. 50, 56 e 108 del PPTR pugliese. Il Comune si è costituito per resistere. Alla camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni in rito, essendo il ricorso infondato nel merito. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Tribunale ha osservato che dagli atti emerge una piena garanzia del contraddittorio procedimentale: l’Amministrazione ha reso puntuale motivazione sulle singole controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto, come risulta dal provvedimento non contestato.

Sul versante della legge regionale, il TAR ha richiamato il principio per cui ogni atto è disciplinato dalla legge in vigore al momento della sua emanazione, salvo che la legge disponga diversamente: il c.d. tempus regit actum. Ne deriva che l’Amministrazione deve tener conto delle modifiche normative intervenute durante l’iter e che la legittimità del provvedimento si valuta con riferimento alle norme vigenti al momento della sua adozione, non a quello della presentazione dell’istanza.

Nella specie il diniego è stato adottato applicando la novella della legge regionale n. 32 del 29.12.2022, che, abrogando la lett. f) dell’art. 14, ha introdotto il comma 1-bis, a tenore del quale le aree di cordoni dunali possono essere assentite in concessione per realizzare gli interventi consentiti dall’art. 56 NTA del PPTR Puglia. Tale norma ammette la ristrutturazione di edifici esistenti privi di valore identitario, con esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione, purché realizzati con i criteri ivi indicati. Proprio il richiamo a tale modifica fonda il diniego, che resiste alle ulteriori censure alla luce delle carenze documentali e di progetto riscontrate.

Il Tribunale ha poi escluso la scrutinabilità delle contestazioni prospettate per la prima volta in sede processuale, stante il disposto dell’art. 34, comma 2, c.p.a., e di quelle sulla presunta inesistenza di cordoni dunali, non avendo le NTA del PPTR formato oggetto di gravame. Il ricorrente non può infine pretendere che il Comune compia valutazioni rientranti nella competenza della Regione. Le restanti censure, concernenti l’art. 146 d.lgs. 42/2004 e l’art. 7 LR 20/09, sono state giudicate generiche e involgenti aspetti estranei al giudizio. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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