Procura generica e inammissibilità del ricorso in ottemperanza (TAR Liguria n. 402 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la procura alle liti, per essere qualificata speciale, deve contenere un riferimento puntuale alla sentenza da eseguire, con l’indicazione del numero e dell’autorità giudiziaria che ha emesso la decisione. La procura generica, priva di tali indicazioni, rende il ricorso inammissibile per difetto di un requisito di ammissibilità ex art. 40 c.p.a., non sanabile mediante applicazione analogica dell’art. 83, comma 3, c.p.c. o dell’art. 182, comma 2, c.p.c., né attraverso la rimessione in termini per errore scusabile.
Il Fatto
Il ricorrente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il Ministero si costituiva per resistere. Il Collegio, con ordinanza interlocutoria, rilevava la genericità della procura, sfornita di riferimento alla sentenza da ottemperare, concedendo termine per memorie. La parte ricorrente sosteneva la specialità della procura in virtù dell’applicabilità dell’art. 83, comma 3, c.p.c., essendo la stessa apposta in calce al ricorso sebbene in atto separato congiunto in via informatica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria dichiara il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Richiama il costante orientamento per cui la procura, per essere speciale, deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità adita e ogni elemento utile a individuare la controversia. Nel giudizio di ottemperanza, ciò implica il riferimento puntuale alla sentenza da eseguire. La procura prodotta è assolutamente generica, priva di riferimenti all’autorità giudiziaria e alla decisione di cui si chiede l’esecuzione.
Il Collegio esclude che la disciplina del processo amministrativo presenti lacune colmabili tramite il rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a. Valorizza l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 182, comma 2, c.p.c. al giudizio amministrativo, non essendovi un principio di necessaria uniformità di regole processuali tra le diverse giurisdizioni. La normativa regolamentare sul processo telematico (d.P.C.S. 22 maggio 2020) disciplina solo le regole tecnico-operative di deposito e non può surrogare il requisito della specialità con l’unicità del contesto documentale.
La Corte richiama il precedente di Cons. Stato, Sez. VII, n. 1346 del 2023, secondo cui la mancanza di specificità non è supplita dalla considerazione della procura come apposta in calce al ricorso. La procura speciale è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento di proposizione del ricorso; non è configurabile il potere di rinnovazione, che concerne le nullità sanabili, non le inammissibilità. Il difetto non è superabile con il potere previsto dall’art. 182 c.p.c., come confermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Infine, il Collegio nega la rimessione in termini per errore scusabile: l’istituto ex art. 37 c.p.a. ha carattere eccezionale e presuppone obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, non ricorrenti nel caso in esame. Le spese sono compensate per la natura della controversia.
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Nota della Redazione
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