Appello inammissibile se ripropone motivi di primo grado senza censurare la sentenza (C.G.A.R.S. n. 13 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo di appello è inammissibile la mera riproposizione dei motivi articolati in primo grado, quando l’appellante non sviluppi alcuna specifica censura contro i capi della sentenza gravata. L’effetto devolutivo dell’appello non esonera la parte dall’onere di indicare le critiche rivolte alla decisione impugnata e le ragioni per le quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili. Il gravame non può ridursi alla generica riproposizione degli argomenti già dedotti, dovendo confrontarsi con il percorso logico-motivazionale seguito dal giudice di prime cure. La violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. comporta la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
Il Fatto
La casa di cura appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia la delibera con cui l’azienda sanitaria aveva liquidato il saldo extra budget per le prestazioni a rischio di inappropriatezza dell’anno 2007, contestando il criterio di quantificazione del fatturato. Il ricorso si fondava su un unico motivo: la mancata applicazione del D.A. 27 giugno 2002, allegato 3 e note dell’allegato 2C, che avrebbe imposto di valorizzare come ricoveri ordinari le prestazioni ivi previste.
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 1795/2022, aveva respinto il ricorso, negando la perdurante vigenza per l’anno 2007 delle previsioni invocate, qualificate come transitorie. La casa di cura ha proposto appello, costituendosi l’azienda sanitaria che ha chiesto il rigetto e, con memoria, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per pedissequa riproduzione dei motivi di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha sottoposto alle parti, all’udienza pubblica, la questione dell’inammissibilità dell’appello, rilevando che questo aveva riproposto il ricorso introduttivo senza muovere censure alla decisione impugnata. La questione è divenuta centrale nella decisione, assorbendo ogni altro profilo.
Il giudice di appello ha richiamato l’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., che impone all’appellante di articolare specifiche censure contro i capi della sentenza gravata. Nel caso concreto, l’appellante si era limitato a riprodurre l’unico motivo già dedotto in primo grado, senza alcuna critica al percorso logico-motivazionale con cui il TAR aveva respinto il ricorso.
La conclusione si fonda sul consolidato orientamento richiamato in motivazione, secondo cui l’effetto devolutivo dell’appello non esclude l’obbligo di indicare le specifiche critiche alla sentenza e le ragioni per cui le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo l’impugnazione risolversi in una generica riproposizione degli argomenti di primo grado (Cons. St., sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3162; Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2018, n. 816; Cons. St., sez. VI, 7 febbraio 2018, n. 778; Cons. St., sez. III, 10 ottobre 2017, n. 4722).
L’appello è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’appellante alle spese di lite in favore dell’azienda sanitaria, liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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