Quote latte: prescrizione decennale, giudicato e autotutela doverosa (TAR Lombardia n. 13 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario la prescrizione è decennale e si computa tenendo conto dei periodi di sospensione legale previsti dall’art. 8-quinquies, comma 10, L. n. 33/2009 e dall’art. 68 D.L. n. 18/2020. Il termine resta interrotto dalla notificazione degli atti di imputazione, dalla resistenza dell’Amministrazione nei giudizi scaturiti da quegli atti e dalla intimazione ex art. 8-quinquies, comma 1, L. n. 33/2009, oltre che dalla richiesta di rateizzazione del debitore. Il contrasto di un provvedimento amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea costituisce motivo di annullabilità per violazione di legge e non di nullità, non rientrando tale vizio tra le ipotesi tassative dell’art. 21-septies L. n. 241/1990. Ne deriva l’onere di impugnazione nel termine di decadenza e, una volta divenuto inoppugnabile l’atto, la sopravvenienza di pronunce della Corte di giustizia che ne accertino l’incompatibilità con il diritto europeo non consente di rimetterlo in discussione. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di riesaminare in via di autotutela doverosa gli atti pregressi.
Il Fatto
Il ricorrente, socio illimitatamente responsabile di una società produttrice di latte vaccino assoggettata al regime delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per € 36.039,56, notificata il 21 dicembre 2021, relativa al prelievo supplementare. L’atto richiama una cartella di pagamento asseritamente notificata nel 2009 e mai ricevuta, secondo la prospettazione di parte.
Il ricorso articola sei motivi: prescrizione del credito; illegittimità dell’imputazione per contrasto della normativa interna con il diritto dell’Unione europea e incertezza dei dati sulla produzione nazionale; decadenza di Agea ex art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973; omessa notifica degli atti presupposti; mancata notifica di nuova cartella e omessa indicazione della data di esecutività del residuo ruolo; nullità per difetto di motivazione. Agea si costituisce; l’agente della riscossione non si costituisce. L’intimazione viene sospesa in via cautelare. Il Collegio dispone due incombenti istruttori per chiarire la campagna lattiera di riferimento, attesa la contraddittorietà delle relazioni prodotte.
La Motivazione della Corte
L’intimazione attiene alla campagna 2004/2005. Il Collegio lo desume dalla corrispondenza esatta tra il debito residuo indicato nella scheda allegata all’atto e la voce del registro debitori di Agea, entrambi pari a € 21.881,13. La cartella presupposta è stata notificata il 6 maggio 2009 e la parte l’ha impugnata insieme ad altre aziende; quel giudizio si è chiuso con declaratoria di inammissibilità del ricorso collettivo, non appellata e quindi coperta da giudicato. Altri giudicati riguardano gli atti di imputazione della medesima annata.
Il primo motivo è infondato. La Sezione richiama la propria sentenza n. 728/2023: la prescrizione è decennale e va computata con i due periodi di sospensione legale, dal 1° aprile al 15 luglio 2019 e dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Il termine è rimasto interrotto dalla notificazione degli atti pregressi, dalla resistenza in giudizio ex art. 2945 cod. civ., dalla intimazione del 4 agosto 2009 e dalla richiesta di rateizzazione del marzo 2010, accolta e poi non perfezionata.
Il secondo motivo è inammissibile. I profili di contrasto con il diritto europeo sono coperti dai giudicati formatisi tra le parti. Richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 7609 del 2023, il Collegio ribadisce che il contrasto con il diritto dell’Unione europea integra annullabilità, non nullità, con onere di impugnazione nel termine decadenziale. Le sentenze della Corte di giustizia sopravvenute non consentono di rimettere in discussione l’atto divenuto inoppugnabile, in ossequio al principio di certezza del diritto affermato nella sentenza Kühne & Heitz. Resta salva l’autotutela doverosa su specifica istanza dell’interessato.
Il terzo motivo è infondato: i termini dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 valgono per le imposte dirette e l’IVA, mentre il credito da prelievo ha natura non tributaria. Il quarto è smentito documentalmente. Il quinto è superato dall’art. 8, comma 10-quater, D.L. n. 5/2009, che prevede la surrogazione dell’agente della riscossione negli atti esecutivi già avviati. Il sesto è infondato: l’intimazione è sufficientemente motivata con l’indicazione delle annate e delle somme, e il calcolo degli interessi segue regole di legge. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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