Il giudicato sull’attività agricola tradizionale in area palustre vincola la nuova autorizzazione (TAR Toscana n. 13 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di attività agricola nell’area contigua e palustre di una riserva naturale, il giudicato formatosi sull’interpretazione dell’art. 14, comma 1, lett. b), del Regolamento di gestione e dell’art. 3 del Piano per l’agricoltura ecocompatibile vincola l’amministrazione allorché la nuova istanza riguardi le medesime aree e le medesime pratiche colturali. Il divieto di sottrazione di superficie alle aree palustri e di espansione di pratiche colturali opera solo per i nuovi interventi che determinino una sostanziale innovazione dell’esistente. Il diniego che riproponga la medesima lettura già smentita è nullo per violazione del giudicato. La restante parte del provvedimento è illegittima per carenza e contraddittorietà della motivazione quando non chiarisce perché le pratiche agronomiche e il carattere tradizionale delle colture siano ostativi per alcune particelle e non per quella autorizzata.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di terreni agricoli situati nell’area contigua alla Riserva Naturale del “Padule di Fucecchio”, ricadenti in zona speciale di conservazione e zona di protezione speciale e compresi nel cd. cratere palustre.
Con istanza del 19 aprile 2018 la società chiedeva alla Regione l’autorizzazione alla coltura dei terreni. La Regione, con nota del 16 luglio 2018, rilasciava il nulla osta solo per una parte dei fondi, subordinandolo a prescrizioni. La società impugnava l’atto e gli atti presupposti, deducendo la violazione del giudicato formatosi con una precedente sentenza dello stesso Tribunale sulla medesima vicenda, e chiedeva la condanna al rilascio dell’autorizzazione integrale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 16 del Regolamento di gestione dichiara “sempre consentite” le coltivazioni agricole nell’area contigua, ma rinvia ai successivi articoli e, in particolare, all’art. 17, che richiama il Piano per il sostegno e lo sviluppo dell’agricoltura ecocompatibile. L’attività agricola non è dunque oggetto di una pura e semplice autorizzazione, ma di un diritto conformato dagli strumenti programmatori.
Il Piano distingue l’area di bonifica, ove l’attività è libera, dall’area palustre, ove vige un divieto sostanziale di coltivazione, rimovibile solo per le attività “particolari o tradizionali” e previa autorizzazione. Su questo snodo si innesta il rilievo del giudicato: la precedente pronuncia aveva già escluso che la coltivazione della ricorrente costituisse una sostanziale innovazione tesa a sottrarre territorio alla zona umida o ad aumentare le coltivazioni, trattandosi di pratiche risalenti.
Il provvedimento impugnato fonda invece il diniego parziale proprio sull’estensione delle aree coltivate e sulla asserita sottrazione di habitat. Tali argomentazioni, osserva il Tribunale, si pongono in contrasto con l’accertamento coperto da giudicato sulle medesime particelle catastali. Le ulteriori ragioni addotte dalla Regione — allagamenti, nidificazioni, incertezza sulle tare colturali — non giungono a dimostrare la violazione dell’art. 3 del Piano.
Quanto alle pratiche agronomiche, il Collegio ritiene condivisibili le censure sulla vicinanza alle arginature e sul franco di rispetto: il nulla osta del Piano non riguarda le deroghe alla disciplina delle opere idrauliche, materia della fase esecutiva. I profili della rumorosità delle macchine e delle colture da reddito sono invece affetti da contraddittorietà, posto che non si comprende perché non siano ostativi anche per la particella autorizzata.
Il provvedimento è quindi nullo per la parte che viola il giudicato e illegittimo per la restante motivazione, con carattere unitario e indivisibile dell’atto, che è annullato. Il Tribunale respinge la domanda di riconoscimento giudiziale del titolo autorizzatorio, poiché l’amministrazione deve riesercitare un potere con ampi margini di discrezionalità, entro l’effetto conformativo della pronuncia. Spese compensate.
Nota della Redazione
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