Annullamento d’ufficio dell’assegnazione e obbligo di motivazione del preavviso (TAR Lombardia n. 1400 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo annulla in via derivata l’atto di riassegnazione del dipendente al posto di servizio precedentemente ricoperto quando esso si fondi su una delibera della Commissione arbitrale regionale adottata in violazione delle regole di ammissibilità e di procedibilità del ricorso. La delibera C.A.R. è illegittima se interviene su una questione identica già decisa in senso negativo, così violando il comma 7 dell’art. 3 del Regolamento C.A.R. che ne impone l’inammissibilità, o su un caso già valutato negativamente, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 3, che ne determina l’improcedibilità. Il provvedimento di autotutela che ripristina la precedente assegnazione è illegittimo anche per omessa comunicazione di avvio del procedimento alla dipendente destinataria. Ne consegue l’obbligo dell’amministrazione di trasferire la ricorrente presso l’ufficio oggetto del contendere, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Il Fatto

La ricorrente, assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso una casa di reclusione, partecipa a un interpello per un posto presso l’Ufficio di contabilità del materiale e lo supera; dopo un periodo di prova viene assegnata in via definitiva. Un sindacato autonomo impugna dinanzi alla Commissione arbitrale regionale le modalità di indizione dell’interpello: la C.A.R. accoglie il ricorso.

Sulla base di tale delibera l’amministrazione adotta una nuova disposizione di servizio che annulla/revoca l’assegnazione della ricorrente all’ufficio contabile e la riassegna alla segreteria direttiva, bandendo un nuovo interpello; il posto viene poi assegnato a un altro agente. La ricorrente impugna la delibera C.A.R., il provvedimento di riassegnazione, il nuovo interpello e l’assegnazione del controinteressato, lamentando violazione del procedimento, eccesso di potere e illegittimità derivata.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio respinge la richiesta di estromissione della C.A.R. avanzata dall’Avvocatura erariale per difetto di legittimazione passiva: la Commissione è articolazione interna dell’Amministrazione, priva di soggettività propria, e non può quindi essere ammessa o estromessa dal giudizio.

Nel merito il ricorso è fondato. La prima censura investe la delibera C.A.R. che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso sindacale. Il Collegio ritiene la doglianza fondata: il ricorso del sindacato era inammissibile, poiché ai sensi del comma 7 dell’art. 3 del Regolamento C.A.R. la Commissione si era già pronunciata negativamente su una questione identica con una precedente delibera, ed era comunque improcedibile, perché il caso era già stato valutato in senso sfavorevole da altra delibera della prima seduta, come emerge dalla scheda istruttoria del Provveditorato regionale. Ne consegue l’illegittimità della delibera impugnata.

In via derivata risultano illegittime la disposizione di servizio del 7 luglio 2023, adottata sull’esplicito presupposto di recepire la delibera C.A.R., nonché la determina di indizione del nuovo interpello e l’atto di assegnazione del controinteressato all’ufficio di contabilità del materiale.

Ad abundantiam, il Collegio reputa fondate anche le censure di violazione del procedimento amministrativo: sono state omesse sia la comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente sia le altre garanzie poste a tutela dei destinatari dell’autotutela, senza che le omissioni risultino in qualche misura giustificate.

In conclusione, il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati nei limiti dell’interesse della ricorrente, con conseguente obbligo dell’amministrazione di trasferirla presso l’Ufficio di contabilità del materiale entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a carico del Ministero della Giustizia, con rifusione del contributo unificato e pagamento direttamente al difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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