Preavviso di rigetto e valutazione del permesso di soggiorno alternativo (TAR Puglia n. 186 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti ad istanza di parte diretti al rilascio del permesso di soggiorno, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di comunicare all’interessato i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. L’omesso preavviso di rigetto è illegittimo e non può essere sanato ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, perché la partecipazione procedimentale consente all’istante di allegare circostanze e documenti, come la disponibilità di un’occupazione e di un alloggio, che orientano la valutazione discrezionale. Qualora il richiedente non possieda i requisiti per il titolo richiesto, l’Amministrazione deve verificare, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno di altra natura, svolgendo un’istruttoria accurata sulle condizioni complessive dello straniero. Il diniego fondato sul solo difetto del visto di ingresso per lavoro, senza tale verifica, è illegittimo e va annullato, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.

Il Fatto

Una cittadina extracomunitaria ha fatto ingresso in Italia, dopo aver soggiornato in Grecia con regolare titolo, per ricongiungersi ai propri familiari, tra cui un fratello di nazionalità italiana, una sorella titolare di permesso di soggiorno e i nipoti, uno dei quali ancora minorenne. Ha riferito di aver trovato una sistemazione alloggiativa e di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato come collaboratrice domestica.

Il 6 ottobre 2023 ha chiesto alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Con decreto del 28 febbraio 2024 la Questura ha dichiarato inammissibile l’istanza, rilevando l’assenza del visto di tipo “D” autorizzativo all’ingresso per motivi di lavoro nell’ambito delle quote del decreto flussi, con contestuale avviso dell’eventuale espulsione ai sensi dell’art. 13 t.u. immigrazione. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, ottenendo in sede cautelare la sospensione dell’efficacia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso nel merito e ritiene dirimente il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il Tribunale ricorda che nei procedimenti ad istanza di parte la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento garantisce il contraddittorio procedimentale ed evita l’adozione di provvedimenti negativi senza il preventivo coinvolgimento dell’interessato.

Nel caso concreto manca la comunicazione del preavviso di rigetto. Tale omissione ha privato la straniera della possibilità di rappresentare circostanze e documenti non conosciuti dalla Questura, come l’occupazione a tempo indeterminato, la disponibilità di risorse reddituali, l’idoneità alloggiativa e la convivenza con il fratello cittadino italiano. La stessa Amministrazione, nella relazione depositata in giudizio, ha ammesso di aver appreso solo in sede processuale la presenza del fratello di nazionalità italiana.

Il Collegio precisa che la valutazione sul rilascio del permesso di soggiorno, ove costituisca atto discrezionale, deve essere preceduta dal preavviso di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990, senza possibilità di applicare l’art. 21-octies della stessa legge, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, 15 settembre 2023, n. 8372.

Il Tribunale ritiene altresì fondato il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998. La norma consente, in mancanza dei requisiti per il titolo richiesto, di rilasciare un permesso di soggiorno di altra natura ove l’istante ne possieda i requisiti di legge. La Questura, invece, ha riscontrato solo l’assenza del visto “D” e ha omesso di svolgere un’istruttoria accurata sulla condizione complessiva della richiedente, che avrebbe potuto consentire il rilascio di un titolo per motivi familiari.

Le ulteriori censure relative all’unità familiare restano riservate alle successive valutazioni dell’Amministrazione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvi i successivi provvedimenti della Questura. Le spese di lite sono compensate; il compenso al difensore è liquidato a carico dell’Erario, essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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