Obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento RSA senza ricognizione del fabbisogno (TAR Puglia n. 1257 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di parte, anche quando la domanda sia manifestamente infondata, irricevibili o improcedibile, salvo il solo caso dell’istanza di riesame di provvedimenti inoppugnabili e di quella di estensione soggettiva del giudicato. L’obbligo di provvedere sussiste anche sugli atti amministrativi generali di programmazione, allorché la loro omissione impedisca la soddisfazione della pretesa del privato o la stessa valutazione della sua istanza. L’inadempimento dell’obbligo di adottare un atto presupposto, nella specie la ricognizione del fabbisogno di accreditamento residuo, non giustifica l’inadempimento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento, altrimenti l’amministrazione eviterebbe di adempiere a un obbligo grazie all’inadempimento di un altro.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una RSA di mantenimento da 48 posti letto, autorizzata all’esercizio con provvedimento regionale. Con la D.G.R. n. 880/2023 la Regione Puglia ha disciplinato gli accreditamenti sul fabbisogno residuo, individuando i soggetti ammessi a presentare istanza e fissando il termine del 31 agosto 2023.
La struttura ha presentato istanza il 18 agosto 2023 per 28 posti letto, senza ottenere alcun riscontro. Ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, in via subordinata, dell’obbligo di adottare la ricognizione del fabbisogno, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. Costituitasi la Regione, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024 ha chiesto un rinvio, dichiarando di aver avviato l’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio. La nota del 2 dicembre 2024, a firma dei dirigenti del Dipartimento regionale, comunica l’avvio dell’istruttoria ma non indica alcun termine di conclusione del procedimento. Senza certezza dei tempi, il rinvio processuale si tradurrebbe in una dilazione di fatto dell’adempimento. È invece doveroso assegnare sin d’ora una scadenza certa all’amministrazione.
Nel merito, richiamato l’art. 2 della legge n. 241/1990, il TAR ricorda che le amministrazioni devono concludere il procedimento con atto espresso tanto nei procedimenti a iniziativa di parte quanto in quelli a iniziativa officiosa. Il privato può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con eventuale verifica della fondatezza della pretesa sostanziale ex art. 31, comma 3, c.p.a., anche nei procedimenti officiosi, purché sia titolare di una posizione qualificata.
Il procedimento di accreditamento è qualificato come a iniziativa di parte, sia sul piano nazionale (art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992) sia su quello regionale (art. 24 della L.R. n. 9/2017), coerentemente con la D.G.R. n. 880/2023. L’obbligo di provvedere grava sulla Regione anche se non è stata ancora adottata la ricognizione del fabbisogno: essa è prevista dalla stessa delibera, che ne fa obbligo al dirigente della sezione competente, così che la Regione si è autovincolata. Anche qualora si tratti di atto amministrativo generale, la giurisprudenza amministrativa ammette l’accertamento dell’obbligo di provvedere, richiamando in motivazione, tra le altre, Cons. Stato, Ad. plen. n. 1 del 2002 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 7316 del 2020.
Da qui la conseguenza centrale: l’inadempimento all’obbligo di ricognizione non può giustificare l’inadempimento sull’istanza di accreditamento, altrimenti la Regione eviterebbe un obbligo grazie alla violazione di un altro. Quanto ai termini, l’art. 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 prevede sessanta giorni per l’avvio dell’istruttoria e novanta per la verifica dei requisiti, per un totale di centocinquanta giorni; applicando il termine residuale di trenta giorni alla fase non disciplinata si giungerebbe a centottanta. Calcolando il dies a quo dalla scadenza del 31 agosto 2023, il termine è ormai scaduto.
Il ricorso è accolto. Alla Regione è assegnato un termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, decorso il quale è incaricato un commissario ad acta, nominato nella persona del Prefetto di Bari, con facoltà di delega a un funzionario della Prefettura, che provvederà nei successivi novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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