Obbligo convenzionale di bonifica e valutazioni tecniche ambientali (TAR Toscana n. 1402 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di bonifica assunto dal consorzio attuatore in forza di un accordo negoziale con il Comune è pienamente compatibile con l’art. 244 d.lgs. n. 152/2006 e con il principio “chi inquina paga”, che non escludono criteri convenzionali di allocazione dell’onere ambientale. Tale obbligo non si esaurisce nella sola realizzazione dell’impianto originariamente previsto, ben potendo la modalità di adempimento variare, purché efficace e conforme alle prescrizioni tecniche delle autorità competenti. La conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona consente all’amministrazione procedente di motivare per relationem sui pareri degli enti competenti, senza obbligo di autonoma valutazione quando intenda recepirli. Il parere tardivo non è nullo ma meramente inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990 e può essere valorizzato come fatto storico. Le valutazioni ambientali sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
Il Fatto
Il consorzio ricorrente aveva sottoscritto con il Comune un accordo di programma per un intervento edilizio; durante le indagini geotecniche era emersa una discarica abusiva risalente agli anni Sessanta-Settanta. Una convenzione integrativa del 2010 aveva posto a carico del consorzio la messa in sicurezza del sito e la realizzazione di un impianto di depurazione del percolato. Nel 2012 il consorzio propose una soluzione alternativa basata sulla fitodepurazione, autorizzata in via sperimentale nel 2017. La sperimentazione, valutata negativamente dagli enti competenti, condusse al diniego di un successivo progetto nel 2020.
Presentato nel 2021 un ulteriore progetto esecutivo, sempre basato sulla fitodepurazione, la conferenza di servizi si chiuse “non positivamente” con la determina impugnata, che recepiva i pareri contrari di ARPAT e Regione Toscana e prescriveva una nuova proposta progettuale entro sessanta giorni. Il consorzio ha impugnato la determina e gli atti presupposti, lamentando violazione della convenzione ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i primi due motivi, che contestano l’estraneità all’art. 5 della convenzione del 2010 delle prescrizioni imposte dal Comune. Richiamando il precedente accertamento del Cons. Stato n. 4111/2025, il Tribunale ribadisce che l’obbligo di bonifica ha natura negoziale e non si esaurisce nella sola realizzazione del depuratore. È stato lo stesso consorzio a proporre la soluzione alternativa, accettando le prescrizioni vincolanti della determina autorizzativa del 2017, tra cui quella di individuare una soluzione tecnica diversa in caso di esito negativo.
Il Collegio esclude che la determina imponga una soluzione specifica: la stessa lascia al consorzio la facoltà di riproporre la fitodepurazione corretta, di tornare al depuratore o di optare per altra tecnologia. Lo screening tecnologico e la valutazione dei costi di gestione costituiscono adempimento coerente del sinallagma negoziale e rispondono al principio di precauzione, trattandosi di ex discarica in area residenziale.
Il terzo motivo investe la motivazione per relationem e la tardività del parere regionale. Il Tribunale ritiene che l’amministrazione procedente possa fare proprie le determinazioni tecniche degli enti competenti, senza duplicare l’istruttoria, purché i pareri siano congruamente motivati. Il parere regionale, pervenuto due giorni oltre il termine per un malfunzionamento della PEC ma firmato digitalmente entro il termine, è stato legittimamente acquisito: esso costituiva conferma del precedente parere negativo e la tardività presuppone una vera inerzia dell’amministrazione. Richiamando l’art. 2, comma 8-bis, legge n. 241/1990, il Collegio chiarisce che l’atto tardivo è inefficace e non nullo, e ben può essere considerato come fatto storico.
Nel merito delle valutazioni tecniche, il Tribunale ribadisce che le scelte ambientali si sottraggono al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità o travisamento. Il ricorrente, per ciascun profilo di censura ai pareri di Regione e ARPAT, oppone valutazioni soggettive senza confutare gli ostativi tecnici emersi. La richiesta istruttoria di verificazione o consulenza tecnica è respinta, poiché la materia involge discrezionalità amministrativa non sostituibile dal giudice.
Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore del Comune e di ARPAT.
Nota della Redazione
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