Destituzione del poliziotto e termini del procedimento disciplinare dopo proscioglimento (TAR Puglia n. 1404 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine complessivo di 270 giorni previsto dall’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001 opera esclusivamente quando il procedimento disciplinare consegua a una sentenza penale irrevocabile di condanna. Quando invece la sentenza definitiva abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, trova applicazione l’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, che fissa il solo termine di avvio o ripresa del procedimento, decorrente dalla conoscenza qualificata dell’intervenuta irrevocabilità, senza prevedere alcun termine perentorio di conclusione. In assenza di una cadenza finale nel regolamento di disciplina, la durata del procedimento resta governata dal principio generale di estinzione dopo novanta giorni dall’ultimo atto, di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 3/1957. La scelta della sanzione costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa di natura tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, e la destituzione risponde alla gravità intrinseca delle condotte, non essendo la valutazione del contegno successivo idonea a neutralizzarla. La censura di disparità di trattamento esige la rigorosa prova dell’assoluta identità delle situazioni di fatto e di diritto.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso una sezione di polizia stradale, era stato destinatario nel 2009 di un’ordinanza di custodia cautelare per reati di concussione, corruzione, falso e associazione a delinquere, con conseguente sospensione cautelare dal servizio. Revocata la misura per decorso del termine massimo quinquennale, veniva riammesso in servizio nel 2014 e assegnato a un commissariato, dove prestava servizio per oltre dieci anni con rapporti informativi eccellenti.

Il procedimento penale si concludeva con sentenza della Corte d’Appello divenuta irrevocabile il 22 aprile 2024: assoluzione dall’associazione a delinquere perché il fatto non sussiste e, per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità riqualificato dalla concussione, insussistenza del fatto in alcuni casi ed estinzione per prescrizione in altri. Acquisita notizia della sentenza, l’Amministrazione avviava il procedimento disciplinare e il Capo della Polizia disponeva la destituzione ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 737/1981. Il ricorrente impugnava il decreto e la delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina davanti al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la decadenza dell’Amministrazione per superamento del termine di 270 giorni, calcolato dalla conoscenza qualificata della sentenza irrevocabile fino all’adozione del decreto di destituzione. Il Collegio ritiene la tesi infondata: l’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001 si applica ai soli casi di sentenza irrevocabile di condanna, ipotesi non verificatasi, poiché la sentenza definitiva aveva dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione. La disciplina applicabile è quella dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981, che fissa unicamente il termine di avvio o ripresa del procedimento.

Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, sentenza n. 9081 del 21 novembre 2025), il TAR individua nel 7 giugno 2024 la data di conoscenza qualificata dell’irrevocabilità e rileva che la nomina del funzionario istruttore, avvenuta il 12 agosto 2024, si colloca ben entro il limite, essendo intercorsi solo 66 giorni. Quanto alla durata complessiva, in mancanza di una specifica cadenza finale nel regolamento di disciplina trova applicazione il principio generale di estinzione del procedimento dopo novanta giorni dall’ultimo atto, ex art. 120 del d.P.R. n. 3/1957, rispettato nella sequenza documentata.

Superata la questione processuale, il Collegio affronta il profilo della proporzionalità. La determinazione della sanzione integra un’ampia discrezionalità amministrativa di natura tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il Consiglio di Disciplina aveva espressamente preso atto del lodevole operato successivo del ricorrente, ma ha ancorato la valutazione alla gravità intrinseca delle condotte poste in essere all’epoca: illecite richieste di utilità a imprenditori sfruttando i poteri d’ufficio, rivelatrici di mancanza del senso dell’onore e della morale, di grave contrasto con i doveri del giuramento e di grave abuso di autorità.

Il TAR osserva che l’art. 13 del d.P.R. n. 737/1981 non enuncia solo circostanze attenuanti, ma impone di sanzionare con maggior rigore le mancanze che indicano scarso senso morale. La destituzione, massima sanzione prevista, risulta quindi proporzionata all’accentuato disvalore del comportamento, che aveva arrecato grave vulnus al prestigio e alla fiducia nell’Amministrazione.

Le censure di carenza istruttoria e di acritica recezione degli atti penali sono confutate: l’Amministrazione ha basato la valutazione su un esame attento degli atti del procedimento penale, complesso probatorio solido e già sottoposto al contraddittorio. Il contesto consuetudinario addotto dal ricorrente, lungi dall’assolverlo, conferma la consapevole partecipazione a prassi illecite, mentre l’eventuale tolleranza dei superiori non sminuisce la responsabilità personale. Quanto alla disparità di trattamento, la censura è inammissibile sul piano argomentativo: i precedenti evocati concernono procedimenti distinti, definiti con sentenze per reati di diversa tipologia e gravità. Il ricorso è respinto nel merito, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

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