Opere amovibili su demanio marittimo e autorizzazione paesaggistica alla prima installazione (Cons. Stato n. 3616 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le opere amovibili e di facile rimozione installate su area demaniale marittima, ancorché destinate a uso stagionale, sono soggette all’autorizzazione paesaggistica semplificata per la prima collocazione, ai sensi dell’Allegato B, punto 26, del d.P.R. n. 31/2017. Il criterio discretivo tra regime esentativo e regime autorizzatorio non è l’astratta amovibilità, ma l’impatto visivo e ambientale reale dell’intervento nel contesto protetto. La revoca della concessione demaniale per inadempienza degli obblighi ex art. 47, lettera f), cod. nav. non costituisce esercizio di potere vincolato, ma involge un momento di discrezionalità tecnica e uno di discrezionalità amministrativa. Il giudice amministrativo non sostituisce la motivazione del provvedimento quando si limita a qualificare gli stessi presupposti di fatto posti a base dell’atto.

Il Fatto

La società titolare di una concessione demaniale marittima impugnava davanti al TAR Campania la determinazione con cui il Comune aveva revocato la concessione ai sensi dell’art. 47, lettera f), cod. nav., per la realizzazione di opere non autorizzate e prive di titoli edilizi validi. Il primo giudice respingeva il ricorso, ritenendo dirimente che le installazioni, sebbene amovibili, necessitassero dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per la prima installazione, oltre che dell’assenso dell’ente concedente.

La società proponeva appello, deducendo la violazione del codice della navigazione e del d.P.R. n. 31/2017, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e, soprattutto, la sostituzione della motivazione dell’atto da parte del giudice di primo grado. La causa giungeva in decisione davanti alla Sezione Settima.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento tecnico svolto in primo grado. Le opere — un manufatto adibito a chiostro bar, un gazebo ligneo e una struttura destinata a spogliatoi, bagni e infermeria — risultano amovibili, non ancorate al suolo con plinti o travi in cemento armato, e destinate a uso stagionale non superiore a 120 giorni annui. Su questa base l’appellante invocava l’esenzione dell’Allegato A, punti A16 e A17.

La Corte respinge la qualificazione proposta. Richiamando il criterio esegetico già affermato dalla Cassazione, si afferma che la riconducibilità degli interventi all’Allegato A o all’Allegato B del d.P.R. n. 31/2017 va condotta con interpretazione logico-sistematica e finalistica. Le disposizioni derogatorie valgono solo per interventi di lieve entità, tali essendo quelli che, per tipologia, caratteristiche e contesto, non pregiudicano i valori paesaggistici. Il riferimento è all’art. 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che impone di leggere le esenzioni in modo rigoroso.

Ne deriva che l’amovibilità non è criterio sufficiente: l’unico parametro è l’impatto visivo e ambientale concreto. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza che applica il reato paesaggistico ex art. 181 del codice dei beni culturali anche a strutture provvisorie o mobili idonee ad alterare l’ambiente protetto. Il testo del punto B26 dell’Allegato B richiede comunque l’autorizzazione semplificata per la prima collocazione di manufatti amovibili, anche stagionali, e il titolare non aveva smontato le strutture al termine della stagione.

Cadono anche le censure sulla motivazione. Il giudice di primo grado non ha sostituito la ragione dell’atto: la determinazione richiamava l’assenza di autorizzazione paesaggistica, e la qualificazione tecnica del titolo necessario non integra un nuovo presupposto. Quanto alla clausola “salva-lidi” dell’art. 1, comma 246, legge n. 145/2018, essa presuppone un titolo legittimante valido, nella specie mancante.

Infine, la Corte conferma la legittimità dell’esercizio del potere. L’art. 47 cod. nav., nello stabilire che l’Amministrazione “può dichiarare la decadenza”, non configura un potere vincolato, ma un potere valutativo che involge discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativa sulla gravità dell’inadempienza. La correlazione tra presupposto accertato e determinazione finale rende evidente l’incidenza sul vincolo fiduciario del rapporto concessorio. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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