Accesso difensivo ex art. 116 c.p.a. e onere di allegare l’utilità (TAR Sicilia n. 1405 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo disciplinato dall’art. 116, comma 2, c.p.a. conserva una strumentalità rispetto alla tutela di situazioni giuridiche soggettive, da intendersi non solo in senso stretto, quale rilevanza del documento per la definizione del giudizio in corso, ma anche in senso ampio, quale utilità per la risoluzione in via stragiudiziale della controversia, per la proposizione di una nuova impugnazione o per una diversa domanda di tutela innanzi ad altra autorità giudiziaria. Il principio di strumentalità in senso ampio non esonera però la parte istante dall’onere di allegare l’utilità dell’accesso. Ne consegue l’improcedibilità della domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. ove essa sia proposta con esclusivo riferimento al giudizio principale, destinato a concludersi in rito, senza l’indicazione, neppure sommaria, delle ulteriori e diverse esigenze difensive. Il generico interesse alla regolarità della procedura selettiva non integra, di per sé, la condizione dell’azione, non essendo configurabile una forma di azione popolare sganciata da una concreta utilità.

Il Fatto

La ricorrente, associazione rappresentativa di imprese, aveva partecipato alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale di una Camera di commercio siciliana, senza conseguire la legittimazione a designare componenti. Ha quindi impugnato il decreto assessoriale che individuava le organizzazioni e associazioni legittimate, dolendosi della propria esclusione e contestando l’ammissione di una organizzazione sindacale dei lavoratori. Ha proposto inoltre istanza di accesso agli atti del procedimento, in particolare agli allegati A-B-C-D-E previsti dal d.m. del 2011, per verificare la correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti.

L’Amministrazione regionale e la Camera di commercio hanno riscontrato solo parzialmente l’istanza, negando l’ostensione degli allegati A-C-E in ragione del trattamento dei dati personali ivi contenuti. Da qui il ricorso, con domanda di annullamento del diniego e istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l’esibizione degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio dubbi sull’interesse a ricorrere e ha posto la causa in decisione. Ai sensi dell’art. 74 c.p.a., ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d’interesse, prescindendo dall’esame delle eccezioni pregiudiziali.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 10 della legge n. 580/1993, che disciplina la composizione del Consiglio camerale e riserva tre componenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni dei consumatori. Il d.m. del 2011 prevede procedimenti distinti per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali e di quelle sindacali. Ne deriva che l’individuazione dei componenti espressi dalle organizzazioni dei lavoratori è del tutto indipendente rispetto alla quota riservata alle organizzazioni degli imprenditori.

La ricorrente aveva contestato la legittimità della procedura di individuazione di un rappresentante della categoria dei lavoratori, prospettando un generico interesse alla trasparenza. Dall’accoglimento del motivo non avrebbe però tratto alcuna utilità, perché la quota di seggi riservata alle imprese non è incisa dalla quota dei componenti nominati dai sindacati dei lavoratori. Il generico interesse alla regolarità della procedura non integra la condizione dell’azione, non potendosi predicare una forma di azione popolare.

L’inammissibilità del ricorso implica l’improcedibilità dell’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., divenuta inutile per la decisione. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4, che qualifica l’accesso difensivo in ragione della sua strumentalità, in senso stretto e in senso ampio. L’istanza della ricorrente era però rivolta unicamente alla domanda di annullamento del decreto assessoriale, la cui impugnazione è divenuta improcedibile per mancata impugnazione del decreto presidenziale regionale di approvazione del rinnovo.

Non essendo prospettata né argomentata alcuna ulteriore utilità difensiva, il Collegio ha escluso ogni forma di strumentalità, anche attenuata. La particolarità delle questioni ha giustificato la compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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