Accesso agli atti inammissibile per difetto di interesse con atti già trasmessi (TAR Toscana n. 1410 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. è inammissibile per difetto di interesse quando l’amministrazione abbia già trasmesso al richiedente tutti gli atti oggetto dell’istanza. L’interesse all’accesso deve essere diretto, concreto e attuale e va valutato con riferimento al contenuto dell’istanza, non alle domande formulate solo in corso di giudizio. È pertanto inammissibile il tentativo del ricorrente di ampliare surrettiziamente l’oggetto della richiesta mediante gli scritti conclusionali, non essendo consentito introdurre in giudizio pretese documentali mai avanzate in sede amministrativa. La sopravvenuta adozione di un provvedimento che rivaluti integralmente l’istanza di accesso impone, in ogni caso, la sua autonoma impugnazione.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di terreni nel Comune di Serravalle Pistoiese, tra cui una particella catastale. A seguito della pubblicazione, nel 2020, dell’avviso di avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità per il raddoppio di una tratta ferroviaria, la società presentava a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. un’istanza di accesso, chiedendo copia del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità e dell’atto di proroga del 2016, oltre a documentazione su altre particelle.
RFI riscontrava l’istanza chiarendo che la particella oggetto di contestazione non era compresa tra quelle interessate dalla delibera richiamata dalla ricorrente, bensì da altre deliberazioni, comunque già trasmesse. La società impugnava il diniego con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., limitato agli atti relativi a una sola particella. RFI eccepiva l’inammissibilità per difetto di interesse, avendo già fornito tutti gli atti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la questione relativa alla possibile improcedibilità sopravvenuta del ricorso, per omessa impugnazione del nuovo provvedimento di accesso emanato da RFI il 16 ottobre 2024, resta assorbita dalla pacifica inammissibilità per difetto di interesse. Il giudice è quindi esonerato dal contraddittorio ex art. 73, terzo comma, cod. proc. amm. su tale profilo.
La Sezione osserva che il provvedimento sopravvenuto ha operato una rivalutazione integrale della fattispecie e non può essere considerato meramente confermativo. Esso doveva pertanto essere impugnato, secondo un indirizzo giurisprudenziale richiamato dal Collegio e pienamente condiviso, che cita T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 luglio 2023, n. 11858 e T.A.R. Toscana, sez. I, 27 gennaio 2022, n. 89.
Nel merito, la ricostruzione in fatto chiarisce che la ricorrente ha errato nell’individuare nella determinazione richiamata l’atto che ha operato la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori interessanti la particella oggetto del contenzioso. Le deliberazioni effettivamente riferibili a tale particella risultano già trasmesse alla ricorrente in allegato alla nota del 19 agosto 2024. Ne deriva il venir meno dell’interesse diretto, concreto e attuale all’accesso.
Il Collegio esamina poi il tentativo, operato con le memorie conclusionali, di individuare un interesse residuo nella mancata trasmissione della documentazione allegata alle due determinazioni. Tale documentazione, tuttavia, non è mai stata richiesta con l’istanza di accesso, espressamente limitata al solo provvedimento dichiarativo e all’atto di proroga. Le argomentazioni conclusive costituiscono perciò un tentativo surrettizio e non consentito di ampliare l’oggetto dell’istanza e del conseguente giudizio.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della resistente.
Nota della Redazione
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