Irregolarità formale della domanda e soccorso procedimentale nel contributo pubblico (TAR Calabria n. 1716 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione di contributi pubblici, l’erronea collocazione della documentazione richiesta all’interno della piattaforma informatica di presentazione della domanda integra una mera irregolarità formale, che non impedisce l’individuazione e l’esame della documentazione stessa. Tale irregolarità deve essere sanata d’ufficio in sede di esame della domanda, senza necessità di attivare il soccorso istruttorio, quando i documenti siano già acquisiti agli atti della procedura. L’esclusione motivata con l’assenza della documentazione è quindi illegittima per travisamento dei presupposti di fatto, dovendosi distinguere la mancanza assoluta dei documenti a pena di esclusione dalla loro diversa collocazione. Ne consegue l’annullamento del giudizio di non ammissibilità e l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la posizione del richiedente.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore alberghiero, ha partecipato a un avviso pubblico regionale per il sostegno alle imprese colpite dall’aggressione russa contro l’Ucraina, che prevedeva la concessione di un contributo in conto capitale mediante procedura a sportello. In sede di presentazione telematica della domanda, la società ha caricato le fatture e le bollette energetiche, poste a base del calcolo del contributo ammissibile, in una schermata diversa da quella indicata dall’avviso, non riuscendo a inserirle nella sezione deputata.
Il sistema aveva confermato il corretto invio della domanda. Gli elenchi provvisori hanno però collocato la richiesta tra quelle non ammesse, per assenza delle fatture a base del calcolo. La successiva istanza di riesame non è stata accolta e l’amministrazione ha quindi approvato gli elenchi definitivi. La società ha impugnato i provvedimenti, lamentando l’insussistenza dell’incompletezza documentale, la mancata attivazione del soccorso istruttorio e la violazione dei principi di proporzionalità e di non aggravamento del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per la loro connessione e ritiene il ricorso fondato. Sul piano fattuale, non è contestato e risulta documentalmente provato che la società ha allegato le fatture e le bollette dell’energia, sebbene collocate diversamente rispetto alle indicazioni dell’avviso pubblico. La Regione aveva sostenuto che il non corretto inserimento non consentiva di verificare la veridicità dei dati e che nessun problema informatico era emerso per le oltre 3.100 imprese finanziate.
Il Tribunale qualifica l’erronea collocazione come irregolarità formale. Essa investe il solo elemento della ubicazione della documentazione e non impedisce l’individuazione e l’esame della stessa, essendo sufficiente l’apertura del file. Il caricamento in altra sezione della piattaforma non ha reso inaccessibile la documentazione, che è stata effettivamente esibita in sede di riscontro della domanda di accesso.
Da ciò deriva il profilo centrale della decisione: l’irregolarità ben poteva e doveva essere sanata d’ufficio in sede di esame della domanda, senza neppure ricorrere al soccorso istruttorio, poiché la documentazione richiesta era già agli atti della procedura e non sussisteva la necessità di assegnare un termine per acquisirla. Il Collegio sottolinea la distinzione tra la totale mancanza dei documenti a pena di esclusione e la loro diversa collocazione.
Ne consegue che la motivazione dell’esclusione, fondata sull’assenza delle fatture a base del calcolo, è errata e integra un palese travisamento dei presupposti di fatto. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del giudizio di non ammissibilità e conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare la posizione della società ricorrente. La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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