Parere soprintendenza tardivo non vincola e impone motivazione autonoma (TAR Toscana n. 1416 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dalla Soprintendenza oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004 non è per ciò solo inutiliter datum: esso si converte in parere facoltativo e non vincola l’amministrazione procedente. Quest’ultima, ove intenda conformarsi, deve esprimere una motivazione autonoma sulle ragioni del recepimento, essendo illegittimo il mero rinvio per relationem al parere tardivo. Il procedimento di autorizzazione paesaggistica costituisce una decisione monostrutturata di competenza esclusiva della Regione o del Comune delegato, non riconducibile al meccanismo del silenzio assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990. Il diniego fondato sull’acritico recepimento del parere tardivo è pertanto annullabile per difetto di motivazione.
Il Fatto
Il Comune aveva ingiunto alla società ricorrente la demolizione di uno stabilimento balneare realizzato in difformità dal titolo. Dopo il rigetto dell’appello e della revocazione da parte del Consiglio di Stato, la società ottemperava e presentava nuova istanza di permesso di costruire per un nuovo stabilimento, con previa richiesta di autorizzazione paesaggistica.
Dopo il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio, il Comune trasmetteva gli atti alla Soprintendenza. Questa adottava un preavviso di rigetto e, con nota del 7 marzo 2019, un parere negativo. Il Comune denegava l’autorizzazione paesaggistica e, di conseguenza, nel 2021 il permesso di costruire. La società impugnava entrambi i dinieghi, deducendo la tardività del parere e censurando nel merito la valutazione paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, fondata sull’adozione del nuovo Piano di Utilizzazione degli Arenili. Il nuovo piano si colloca fuori dal perimetro del giudizio e implica valutazioni eccentriche rispetto alla domanda introduttiva. Le domande di annullamento sono quindi procedibili.
Nel merito, il Giudice ha accertato per tabulas la tardività del parere. Il termine di quarantacinque giorni decorreva dal 21 novembre 2018 e risultava inutilmente decorso già il 5 gennaio 2019, prima ancora della richiesta di integrazione documentale del 21 gennaio 2019. Il parere del 7 marzo 2019 era dunque tardivo, e su di esso si fondavano sia il diniego paesaggistico sia quello edilizio.
Il Tribunale ha ricostruito il contrasto giurisprudenziale, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 8757 del 2024, che aveva sollecitato l’intervento dell’Adunanza Plenaria. L’orientamento maggioritario qualifica il parere tardivo come facoltativo, con obbligo di motivazione espressa in caso di recepimento (Cons. Stato, Sez. II, n. 10228 del 2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8502 del 2024). L’opposta lettura della IV Sezione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8610 del 2023; n. 3464 del 2025) riconduce il parere alle decisioni pluristrutturate e applica l’art. 17-bis della legge n. 241/1990.
Il Collegio ha aderito al primo indirizzo. L’art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 attribuisce la funzione autorizzatoria alla sola Regione o al Comune delegato; il parere si inserisce in un procedimento monostrutturato. L’art. 17-bis presuppone invece un atto di codecisione su uno schema di provvedimento già formato, mentre il parere è atto di valutazione che opera nella fase istruttoria. La “proposta di provvedimento” trasmessa ai sensi del comma 7 non equivale allo schema di provvedimento.
Da qui l’annullamento del diniego paesaggistico per difetto di motivazione, privo di autonoma valutazione sulla compatibilità dell’intervento, e del consequente diniego edilizio. I restanti motivi sono stati assorbiti, dovendo il Comune rideterminarsi in via conformativa. Spese compensate verso il Comune e liquidate verso il Ministero.
Nota della Redazione
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