Sanatoria parziale inammissibile e parere paesaggistico necessario prima della demolizione (TAR Toscana n. 1415 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le opere edilizie abusive si valutano unitariamente nel loro complesso, sicché è inammissibile la sanatoria parziale di singole porzioni del manufatto. Il frazionamento dei singoli interventi è irrilevante rispetto all’incidenza unitaria sul contesto immobiliare. In area sottoposta a vincolo paesaggistico, il Comune non può adottare l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 senza aver previamente acquisito il parere della Soprintendenza. La competenza dell’ente territoriale si radica solo una volta decorso inutilmente il termine per la pronuncia dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile in Firenze ricadente nella zona dei viali di circonvallazione, hanno presentato nel 2012 un’istanza di sanatoria per una serie di opere realizzate senza titolo: un’appendice tergale del garage, un locale gabinetto/doccia, un disimpegno ricavato dalla chiusura del balcone, una scala a chiocciola con copertura, un terrazzino, un abbaino e la pavimentazione impermeabile di una porzione di giardino. L’edificio è compreso in area vincolata ex D.M. 25.05.1955 e classificata dal Regolamento Urbanistico nella zona A.
Con provvedimento del 30.09.2024 il Comune ha archiviato l’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, ha ordinato la demolizione delle porzioni in ampliamento con rimessa in pristino entro novanta giorni e ha avviato il procedimento sanzionatorio ex art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, riservandosi di chiedere con separato atto il parere vincolante della Soprintendenza. I proprietari hanno impugnato deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si lamentava l’irragionevolezza dell’archiviazione dell’intera istanza a fronte della demolizione di soli alcuni manufatti, è infondato. Il Collegio rileva che i ricorrenti non contestano la natura abusiva delle opere, ma solo la scelta di archiviare l’intera domanda. L’accertamento comunale ha riguardato l’intero intervento e ha verificato la non conformità sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al deposito dell’istanza.
Le opere costituiscono nel loro insieme una ristrutturazione edilizia realizzata in assenza di permesso di costruire, in area pacificamente vincolata e su edificio classificato in zona A. Il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica: l’opera va identificata con riferimento al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi. Richiama in proposito Cons. St., sez. VII, n. 2990/2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 8032 del 07.10.2024, secondo cui il pregiudizio al regolare assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle reciproche interazioni.
Ne consegue l’inammissibilità della sanatoria parziale, non potendosi scindere il manufatto tra i vari elementi che lo compongono. Sul punto il Collegio richiama Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8846 del 18.10.2022 e TAR Lombardia, sez. IV, n. 37 dell’08.01.2024.
Il secondo motivo è invece fondato. Dagli atti risulta che il Comune non ha attivato il procedimento per il parere della Soprintendenza: il provvedimento impugnato dà solo conto dell’intenzione di adire l’autorità con separato atto. Manca dunque il presupposto che radica la competenza dell’ente territoriale, che opera solo quando la Soprintendenza non si sia pronunciata nei termini. Non vale in contrario la trasmissione del provvedimento alla Soprintendenza né l’impugnazione con domanda cautelare, poiché la vicenda procedimentale segue un iter autonomo rispetto a quella processuale e il ricorso non esenta il Comune dall’obbligo di acquisire il parere paesaggistico.
Assorbita la terza censura, il ricorso è accolto, con condanna del Comune alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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