Diffide regionali in materia di bonifica non provvedimentali e non lesive (TAR Calabria n. 1416 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le note con cui l’amministrazione regionale si limiti a ribadire la vigenza di una prescrizione contenuta in un titolo ambientale preesistente, senza introdurre alcun nuovo obbligo, costituiscono atti ricognitivi privi di natura provvedimentale e non sono impugnabili autonomamente. La diffida in senso stretto, che si sostanzia nel formale avvertimento a ottemperare a un obbligo già discendente da un titolo anteriore, non ha carattere novativo né vincola la successiva azione amministrativa, sicché difetta di portata lesiva. È invece impugnabile l’atto, comunque denominato, che produca direttamente effetti giuridici sfavorevoli o che assegni in modo definitivo a un bene o a una condotta una nuova qualificazione. Applicando tali criteri, la diffida regionale che rinnovi l’obbligo di conferire i rifiuti di bonifica fuori dal territorio regionale, indirizzata anche alle procure per le valutazioni di competenza, è inammissibile per difetto dell’interesse a ricorrere.

Il Fatto

La vicenda riguarda la bonifica del sito di interesse nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara, dove la società ricorrente è individuata, insieme ad altro soggetto, quale responsabile della contaminazione di parte delle aree. Il progetto operativo di bonifica relativo alla fase 2 prevedeva depositi preliminari, per i quali si era resa necessaria l’autorizzazione regionale di cui all’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006. Il PAUR rilasciato dalla Regione nel 2019 conteneva la prescrizione di individuare, prima dell’inizio del deposito, un sito di smaltimento finale da collocare fuori Regione.

Il Ministero dell’ambiente, con decreto n. 27 dell’1 agosto 2024, ha poi approvato uno stralcio del POB fase 2, secondo l’avviso del Ministero e delle società idoneo a superare quella prescrizione mediante l’uso dei depositi preliminari come depositi temporanei e il conferimento presso una discarica regionale. La Regione, ritenendo il vincolo ancora efficace, ha inviato le note del 9 e del 16 dicembre 2024 e la diffida del 14 gennaio 2025, impugnate con ricorso e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità delle domande, per la natura non provvedimentale e non lesiva degli atti impugnati, e ha incentrato la decisione su tale questione preliminare. Quanto alla nota del 9 dicembre 2024, essa è stata inviata al solo fine dichiarato di fare chiarezza sugli effetti dell’approvazione dello stralcio sulla prescrizione del PAUR, ritenuta dall’ente tuttora vincolante: ne difetta dunque la natura provvedimentale.

La nota del 16 dicembre 2024 costituisce un mero parere reso nell’ambito di un tavolo tecnico, con il quale la Regione ha esposto la propria posizione e ha insistito perché il Ministero prendesse atto dell’assenza dei presupposti del decreto n. 27/2024.

Per la diffida del 14 gennaio 2025 il Tribunale richiama la distinzione tra diffide in senso stretto e atti idonei a produrre direttamente effetti giuridici, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 2215 del 2015, Cons. Stato, sez. IV, n. 6257 del 2005 e Cons. Stato, sez. IV, n. 62 del 2018. La diffida in senso stretto è formale avvertimento a ottemperare a un obbligo fondato su un titolo preesistente, non ha carattere novativo e non è immediatamente lesiva. Diversamente, è impugnabile l’atto che faccia sorgere un obbligo prima non sussistente, assegni definitivamente una nuova qualificazione giuridica o vincoli l’amministrazione a successivi provvedimenti sfavorevoli, come la diffida a demolire opere abusive.

Applicando tali principi, la nota regionale è qualificata come diffida in senso stretto: la Regione ha inteso rimarcare la persistente vigenza della prescrizione del PAUR, contestando la legittimità dello stralcio approvato dal Ministero, senza introdurre alcun nuovo obbligo. L’atto è solo ricognitivo di un vincolo preesistente e non vincola giuridicamente la successiva azione dei destinatari. Il Collegio aggiunge che la diffida risulta adottata al di fuori degli ambiti di competenza attribuiti all’ente dal codice dell’ambiente, non essendo invocato uno specifico potere e essendo l’atto indirizzato alle procure per le valutazioni di rilevanza penale: ne deriva la qualificazione come atto espositivo e di significazione, privo dei connotati del provvedimento.

Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese in ragione della definizione in rito e della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *