Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: esecuzione e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1359 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ai fini dell’ammissibilità dell’azione è sufficiente che il creditore abbia inviato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza siano decorsi sei mesi. Spetta all’Amministrazione debitrice, e non al creditore, dimostrare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. In difetto, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza, ordina il pagamento nel termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro nel giudizio n. 196/17, depositato il 21.03.2017 e confermato con sentenza dell’01.07.2017. Con quel provvedimento il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre euro 250,00 per spese di lite e accessori, quale indennizzo per la durata irragionevole del processo.

Il decreto, divenuto definitivo, è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Il Ministero della Giustizia, pur regolarmente destinatario del ricorso, non si è costituito. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., chiedendo anche la condanna agli interessi dalla domanda al soddisfo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dell’autorità di cosa giudicata del decreto, attestata dalla documentazione depositata, e dalla sua regolare notificazione all’Amministrazione. Su questa base verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza.

Il passaggio centrale riguarda i requisiti di ammissibilità. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando sul punto Consiglio di Stato n. 1423/2021. Residua invece il presupposto della richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, che il creditore ha inviato, con il decorso dei sei mesi dalla presentazione dell’istanza.

Quanto all’inerzia, il Collegio ribadisce che l’onere di provare l’avvenuta esecuzione grava sull’Amministrazione (Cass. SS.UU. n. 13533/2001). Il Ministero non ha fornito alcuna prova in tal senso. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il TAR riconosce anche le spese accessorie sostenute dopo il giudicato, nei limiti della funzionalità all’introduzione del giudizio di ottemperanza, richiamando TAR Campania, Napoli, n. 4955 dell’1.9.2023 e TAR Sicilia, Palermo, n. 486 del 14.2.2023. Sugli interessi, poiché nulla prevede il titolo, il Collegio applica l’art. 1282 c.c. e liquida gli interessi corrispettivi al saggio legale dalla pubblicazione del decreto, richiamando Cass. civ. Sez. I n. 3944/1999 e n. 11786/1990.

Il dispositivo ordina all’Amministrazione di eseguire il titolo entro trenta giorni e nomina sin d’ora, per la persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies. Le spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono poste a carico dell’Amministrazione con distrazione in favore del difensore; in caso di mancata refusione provvederà il medesimo commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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