Riconoscimento dell’anzianità estera ai fini dell’inquadramento retributivo del professore universitario (TAR Lombardia n. 150 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 45, § 1, T.F.U.E. osta a che l’università di uno Stato membro, nel determinare l’inquadramento retributivo iniziale di un professore associato chiamato ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, l. n. 240/2010, non prenda in considerazione l’anzianità maturata dal lavoratore nella medesima posizione accademica presso l’università di altro Stato membro, qualora tale posizione risulti equivalente sulla base delle tabelle di corrispondenza ministeriali. Il mancato riconoscimento del servizio equivalente svolto all’estero costituisce ostacolo alla libera circolazione, dissuadendo il lavoratore dal rientrare nello Stato di origine con un trattamento deteriore rispetto a chi ha svolto tutta la carriera in Italia. Il contrasto con la norma eurounitaria va evitato mediante interpretazione conforme del diritto nazionale, valorizzando l’art. 79 r.d. n. 1592/1933 e, in via analogica, l’art. 1, comma 9, l. n. 230/2005 che consente al rettore di determinare la classe di stipendio in base all’anzianità di servizio. La diversità dei meccanismi nazionali di progressione stipendiale non giustifica il diniego del mutuo riconoscimento del percorso accademico.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Bergamo indice una procedura selettiva riservata agli esterni per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, l. n. 240/2010, di un posto di professore di seconda fascia. Il ricorrente, docente con qualifica di professore associato presso l’Università del Lussemburgo, partecipa quale studioso stabilmente impegnato all’estero in posizione equipollente secondo le tabelle ministeriali. Dopo la rinuncia del primo classificato, l’Ateneo dispone la sua chiamata e con decreto rettorale del 18.10.2022 determina il trattamento economico inquadrandolo nella classe stipendiale “0”.

Il docente impugna il provvedimento nella parte in cui non riconosce, ai fini economici, il servizio prestato all’estero nella medesima qualifica. Domanda l’annullamento e la condanna all’inquadramento nella classe corrispondente all’anzianità maturata; in subordine chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o la rimessione alla Corte costituzionale. L’Ateneo resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 8, comma 3, l. n. 240/2010 e 3, commi 1 e 2, d.p.r. n. 232/2011, letti in conformità all’art. 45, § 1, T.F.U.E.. Il quadro eurounitario, ricostruito attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia, impone di non penalizzare il lavoratore che, avvalendosi della libera circolazione, abbia svolto attività in più Stati membri.

Il Tribunale distingue tra esperienza professionale equivalente ed esperienza meramente utile. Solo la prima deve essere integralmente valorizzata, perché il suo mancato riconoscimento dissuade il lavoratore dal rientrare con un trattamento deteriore. Nel caso concreto l’attività svolta presso l’Università del Lussemburgo è qualificata come equivalente: la posizione accademica è equiparata a quella oggetto del bando dalla tabella allegata al D.M. n. 662/2016. La stessa Università ha del resto verificato tale equiparazione in sede di ammissione alla procedura.

Escluso che il contrasto possa essere risolto in via diretta, il Collegio individua la soluzione nell’interpretazione conforme del diritto nazionale. L’abolizione della ricostruzione di carriera prevista dall’abrogato art. 103 d.p.r. n. 382/1980 non preclude il riconoscimento dei periodi svolti in posizione equivalente presso un Ateneo estero: quella norma non disciplinava comunque l’anzianità nella medesima qualifica, e il d.p.r. n. 232/2011 non colma la lacuna. Soccorre allora l’art. 79 r.d. n. 1592/1933, tuttora vigente, che garantisce la conservazione dell’anzianità a chi già ricopra la qualifica di professore. Il medesimo esito si raggiunge, in via analogica, tramite l’art. 1, comma 9, l. n. 230/2005, che per la chiamata diretta di studiosi dall’estero affida al rettore la determinazione della classe di stipendio in base all’anzianità di servizio.

Il Collegio respinge le difese dell’Ateneo. La circostanza che il riconoscimento sia previsto nella sola procedura di chiamata diretta non convince: anche lì si costituisce un rapporto nuovo e il servizio pregresso rileva solo ai fini economici, mentre il lavoratore non è libero di scegliere la procedura, essendo la chiamata diretta rimessa alla discrezionalità dell’Università in deroga alla regola del concorso pubblico. Né la diversità dei meccanismi valutativi nazionali giustifica il diniego, poiché il mutuo riconoscimento delle qualifiche equiparate opera comunque.

Il secondo motivo è quindi accolto, con assorbimento del primo e del terzo. È invece inammissibile la domanda di compensazione economica per il blocco stipendiale, introdotta con memoria e non con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 43 c.p.a. Il decreto è annullato nella parte impugnata, con condanna dell’Ateneo a rideterminarsi entro sessanta giorni sulla corretta classe iniziale. Le spese sono compensate per complessità e novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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