Sopravvenuto difetto di interesse e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 1421 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso vincola il giudice. Questi non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve invece adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La conclusione in rito per volontà della parte integra giusta ragione di compensazione delle spese.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un permesso di costruire munito di clausola di stagionalità, impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto la rimozione delle strutture facilmente amovibili, per il mancato smontaggio al termine del periodo previsto. Con i motivi aggiunti deduceva l’irragionevolezza dell’ordine, avendo l’Amministrazione disposto il divieto di transito sull’unica strada di accesso alla struttura, con conseguente impossibilità di far giungere i mezzi necessari allo smontaggio.

Il Tribunale accoglieva la domanda cautelare e fissava l’udienza di merito. All’udienza pubblica i difensori della ricorrente dichiaravano a verbale il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la questione non attiene al merito delle censure, ma al perimetro dei poteri del giudice dinanzi alla dichiarazione della parte. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il Tribunale afferma che, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il principio è espresso con rinvio a Cons. Stato, Sez. II, n. 6379 del 16.7.2024, citata come precedente ex multis a sostegno della soluzione accolta.

Su questa base il Tribunale prende atto della dichiarazione resa in udienza per conto della ricorrente e dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giuste ragioni di compensazione, considerata la conclusione in rito del giudizio per volontà della parte stessa. La decisione resta così sul piano processuale, senza alcun esame nel merito dell’ordine di rimozione né delle censure articolate con ricorso e motivi aggiunti.

La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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