Inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso l’ordine di demolizione dopo l’istanza di sanatoria (TAR Lazio n. 858 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, proposta prima dell’impugnazione dell’ordine di demolizione, determina l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché il riesame dell’abusività dell’opera induce la formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che rende inefficace il provvedimento sanzionatorio impugnato. L’interesse processuale si sposta, quindi, dall’annullamento dell’ordine di demolizione divenuto inefficace all’eventuale impugnazione del rigetto della domanda di sanatoria. Inoltre, la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7-10-bis della legge n. 241/1990 è giuridicamente rilevante solo se il ricorrente alleghi l’utilità concreta del proprio apporto procedimentale, non essendo invocabile per atti vincolati come quelli di repressione degli abusi edilizi (art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990).
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’autorizzazione per il commercio su area pubblica rilasciata dal Comune per l’esercizio della vendita di fiori presso il locale cimitero, vedeva ingiungere la demolizione del manufatto adibito a tale attività, ritenuto abusivo. Il provvedimento sanzionatorio, emesso dal Tecnico Comunale, era preceduto di pochi giorni dalla presentazione, da parte della stessa ricorrente, di una domanda di permesso in sanatoria per la medesima opera. La ricorrente impugnava quindi l’ordinanza di demolizione, deducendo vizi di violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e l’inapplicabilità dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, eccependo la natura di chiosco amovibile della struttura e la conformità alle prescrizioni del bando comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità rilevata d’ufficio, incentrata sull’intervenuta proposizione di una domanda di accertamento di conformità prima dell’instaurazione del giudizio. Richiamando il prevalente orientamento del TAR Latina, il Tribunale ha affermato che l’istanza di sanatoria, presentata anteriormente all’impugnazione dell’ordine di demolizione, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che sostituisce ed rende inefficace quello sanzionatorio. Di conseguenza, l’interesse del ricorrente non è più diretto all’annullamento dell’atto originario, ma si concentra sull’eventuale esito negativo dell’istanza, con la conseguente declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse del gravame.
Nel merito, il giudice ha comunque argomentato l’infondatezza delle doglianze. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione degli artt. 7, 9 e 10 della legge n. 241/1990, rilevando che, per gli atti vincolati quali gli ordini di demolizione, la lesione delle garanzie partecipative deve essere dimostrata in concreto, indicando quali apporti sarebbero stati utili alla decisione, onere non assolto dalla ricorrente. Ha inoltre respinto il vizio di difetto di istruttoria e di illogicità, osservando che l’autorizzazione commerciale non è legata alla struttura e che l’attività può essere svolta con altre modalità.
Sul secondo motivo, il Collegio ha escluso che la struttura realizzata potesse rientrare nelle ipotesi di attività edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, in particolare nelle fattispecie delle vetrate panoramiche (VEPA) e delle tende, non ricorrendone i presupposti costruttivi e funzionali. Ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo al d.P.R. n. 31/2017, avente ad oggetto esclusivo lo statuto paesaggistico dei beni. Il Tribunale ha infine chiarito che la previsione del bando comunale, consentendo l’uso di strutture mobili o fisse, non escludeva l’obbligo di munirsi del titolo edilizio per queste ultime, con la conseguente legittimità dell’esercizio del potere repressivo ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001.
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Nota della Redazione
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