Annullata conferma componente CRVst e legittimazione cliente finale su tariffe gas (TAR Lombardia n. 3008 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il cliente finale allacciato alla rete di distribuzione è legittimato a impugnare gli atti di regolazione tariffaria di ARERA quando la componente tariffaria costituisce un onere di sistema che integra in via obbligatoria il corrispettivo della fornitura, senza possibilità di libera negoziazione. L’atto di aggiornamento tariffario adottato oltre il termine previsto dalla regolazione non è meramente confermativo, perché il potere non è consumato dalla scadenza e l’Autorità opera una nuova valutazione delle condizioni di mercato. La conferma del valore di una componente tariffaria in presenza di un sovradimensionamento riconosciuto dalla stessa Autorità esige adeguata motivazione della scelta di posporre la riduzione. L’accoglimento del motivo avverso l’atto di conferma impone all’Autorità di ridefinire la tariffa per il periodo considerato, non potendo l’annullamento produrre la riespansione della tariffa precedente.
Il Fatto
Una società industriale siderurgica, con stabilimento collegato alla rete di distribuzione del gas, impugna davanti al TAR Lombardia le delibere con cui ARERA ha aggiornato le componenti tariffarie del settore gas. Oggetto del gravame è la componente CRVst, addizionale della tariffa di trasporto destinata al fondo per il settlement gas: la ricorrente contesta la conferma del valore fino al 31 dicembre 2023 e le determinazioni per il 2024.
Propone tre motivi nel ricorso introduttivo e altrettanti in due successivi ricorsi per motivi aggiunti, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, violazione dei principi di proporzionalità e di concorrenza, nonché disparità di trattamento rispetto alle imprese allacciate alla rete di trasporto. ARERA e la società di trasporto eccepiscono l’inammissibilità per difetto di legittimazione del cliente finale e per mancata impugnazione degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sulle condizioni dell’azione e la ricostruzione della filiera del gas, il TAR osserva che la CRVst è un onere che le imprese di trasporto versano alla Cassa e che integra la bolletta del cliente finale nella parte tariffaria. L’assenza di libera negoziazione dell’onere radica una posizione differenziata e qualificata del destinatario della fattura.
Quanto agli atti presupposti, il Tribunale ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione delle precedenti delibere di aggiornamento, in forza del principio di autonomia dei periodi di regolazione tariffaria. La difesa dell’Autorità, secondo cui l’atto sarebbe meramente confermativo in base alla cadenza degli aggiornamenti, è respinta: la regolazione usa l’avverbio “di norma” e l’atto tardivo resta espressione di un potere non consumato.
Nel merito, il primo motivo è parzialmente accolto. La delibera presenta carenza di motivazione laddove conferma la tariffa per il trimestre luglio-settembre 2023, poiché l’Autorità stessa aveva riconosciuto il miglioramento dei prezzi all’ingrosso e il sovradimensionamento delle componenti CRVbl e CRVst. Era quindi onere di ARERA motivare la scelta di rinviare la riduzione. L’annullamento obbliga l’Autorità a ridefinire la tariffa per quel periodo.
È invece infondata la doglianza relativa alla determinazione per il 2024: la ricorrente non individua una norma che imponga una correlazione immediata tra prezzo del gas e valore della componente, e il calcolo dipende anche dal livello di giacenza del fondo e dal Delta in out, non fisso. Sugli altri motivi, la disparità di trattamento non sussiste perché la differenza deriva dal diverso metodo di approvvigionamento scelto dall’impresa, mentre le censure sulla struttura della componente si scontrano con la mancata impugnazione dell’atto istitutivo. I motivi aggiunti sono respinti; le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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