Proroga della subconcessione demaniale marittima e natura discrezionale del potere dell’amministrazione (TAR Toscana n. 1425 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di affidamento in gestione di un bene demaniale marittimo ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav. integra una subconcessione di bene demaniale e non è riconducibile al paradigma civilistico della locazione. Ne consegue che il potere dell’amministrazione di prorogare il rapporto ha natura discrezionale e non vincolata, anche quando le clausole della procedura prevedano una proroga come mera eventualità. La motivazione che richiama la necessità di ulteriori approfondimenti sulla migliore utilizzazione del bene in funzione dell’interesse pubblico è sufficiente a sorreggere una proroga di durata limitata rispetto a quella richiesta. La qualificazione privatistica del rapporto, ove accolta, comporterebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La censura di disparità di trattamento richiede l’assoluta identità dei rapporti posti a confronto.
Il Fatto
Il Comune di Orbetello, titolare di una concessione demaniale marittima relativa a un’area destinata all’alaggio, all’ormeggio e al rimessaggio di imbarcazioni da diporto, affidava in gestione il compendio a una società all’esito di procedura di evidenza pubblica, per la durata di due anni con opzione di proroga per ulteriori due. Seguivano l’anticipata occupazione dell’area, l’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav. e la stipula della convenzione in data 1° settembre 2022.
In prossimità della scadenza biennale la società chiedeva la proroga per ulteriori due anni. La Giunta comunale deliberava invece di prorogare l’affidamento fino al 31 dicembre 2024, per svolgere approfondimenti sulla più opportuna utilizzazione del bene. La società impugnava la deliberazione e gli atti conseguenziali, deducendo la natura locatizia del rapporto, l’erronea interpretazione della convenzione, il difetto di istruttoria e di motivazione e la disparità di trattamento rispetto ad altri subconcessionari, chiedendo la condanna dell’ente a rideterminare decorrenza e durata del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del rapporto. La fattispecie è una subconcessione di bene demaniale, non una locazione. Il richiamo all’orientamento tradizionale, espresso tra le altre da Cons. Stato, sez. V, n. 100 del 2024 e Cons. Stato, sez. VII, n. 7585 del 2023, impone la lettura pubblicistica del rapporto. La tesi attorea condurrebbe a una locazione largamente atipica, con termini di durata estranei alla legislazione di settore.
Il Tribunale aggiunge una considerazione di sistema: accogliere la qualificazione privatistica comporterebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza, prospettata da parte della giurisprudenza richiamata, della nullità del contratto stipulato su bene a regime pubblicistico.
Da tale premessa discende la natura discrezionale del potere di proroga, come affermato da Cons. Stato, sez. VII, n. 9328 del 2022. La formulazione delle clausole sulla proroga possibile non vale a convertirla in potere vincolato. La deliberazione ha motivato la scelta con la volontà di approfondire la migliore utilizzazione del bene in una prospettiva che coinvolge l’insieme dei subconcessionari presenti nell’area. Tale richiamo è ritenuto sufficiente a giustificare una proroga limitata al 31 dicembre 2024.
La censura di disparità di trattamento è respinta: i rapporti posti a confronto hanno localizzazione e storia diverse, e solo quello della ricorrente è stato interessato da un procedimento di risoluzione, poi rientrato per adempimento tardivo. Gli investimenti effettuati restano irrilevanti, trattandosi di scelte imprenditoriali prive di affidamento qualificato. Il riferimento alle altre subconcessioni dell’area conferma anzi la volontà di uniformare le scadenze al 31 dicembre 2024.
Rigettate le censure sulla proroga, il Collegio dichiara irrilevante la questione sulla decorrenza iniziale del rapporto, poiché lo stesso ha avuto pieno svolgimento fino al 1° settembre 2024. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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