Ordine di reintegrazione dei beni culturali e necessaria esplicitazione del danno (TAR Puglia n. 1436 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di reintegrazione previsto dall’art. 160, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 presuppone che il bene culturale abbia subito un danno per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione. Il potere ripristinatorio non può fondarsi sulla sola constatazione di difformità dell’opera rispetto al progetto autorizzato. Il provvedimento sanzionatorio deve essere assistito da rigorosa motivazione circa le concrete ragioni per cui l’intervento risulta incompatibile con le esigenze di tutela. La motivazione che si limiti a enunciare il danno, senza descriverne natura ed entità, è apparente e non sostiene l’ordine di ripristino. Il riferimento generico a difformità qualificate come minime non assolve all’onere motivazionale.

Il Fatto

Il Comune di Ruvo di Puglia impugnava il decreto con cui il Ministero della cultura aveva imposto, ai sensi dell’art. 160, co. 1, del d.lgs. n. 42/2004, la reintegrazione e la rimessa in pristino del posizionamento di una statua collocata nella piazza Dante, allo stato dei luoghi autorizzato nel 2022, entro novanta giorni dalla ricezione.

Il Comune deduceva la conformità dell’opera all’autorizzazione e l’assenza di alcun danno al bene tutelato. Censurava la violazione degli artt. 10 e 21 d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 3 legge n. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, erroneità della motivazione, illogicità e carenza di proporzionalità. Il Ministero si costituiva senza opporre specifiche contestazioni. In sede cautelare il provvedimento veniva sospeso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’istruttoria: con nota del 22 febbraio 2024 l’Autorità tutoria aveva segnalato alcune piccole difformità tra progetto assentito e opera realizzata, consistenti nella maggiore altezza della scultura, nella pavimentazione dell’area di sedime, in lievi scostamenti dimensionali e nelle incisioni dei nomi degli sponsor sulle sedute.

La relazione tecnica di parte ridimensiona tali rilievi: la maggiore altezza è pari a soli cinque centimetri e va correlata al margine di approssimazione proprio della creazione artistica; la pavimentazione risponde a esigenze di solido e sicuro posizionamento; le incisioni, di carattere minuto, non interessano la statua. Ne emerge l’eccesso di potere per erroneità della motivazione, illogicità, irragionevolezza e carenza di proporzionalità.

Il profilo dirimente è però altro. Il decreto è illegittimo per violazione dell’art. 160, co. 1, d.lgs. n. 42/2004: si limita a constatare le presunte difformità rispetto al progetto autorizzato, senza esplicitare il danno arrecato dall’opera al bene culturale tutelato. Manca l’elemento centrale e costitutivo della fattispecie, presupposto dell’esercizio del potere ripristinatorio.

La norma richiede che il bene subisca un danno perché il Ministero possa ordinare l’esecuzione a spese del responsabile delle opere necessarie alla reintegrazione. Il Collegio richiama il precedente del T.A.R. Puglia, sez. III, 21 agosto 2023, n. 1084: la motivazione del decreto sanzionatorio è insufficiente se manca qualsivoglia esplicito riferimento al danno concreto arrecato al bene.

Non assolve all’onere il richiamo generico alle difformità, già definite come minime, né l’affermazione che esse avrebbero comportato un danno al contesto urbano storico, rimasto allo stato di mera enunciazione e privo di descrizione. Una simile affermazione si risolve in una petizione di principio, cioè in una motivazione apparente e inesistente. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento finale e degli atti connessi e condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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