Porto d’armi, prescrizione penale non elide il giudizio di inaffidabilità (TAR Lombardia n. 11 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4, comma 1, legge n. 110/1975, subordinata a un giudizio prognostico di piena affidabilità del richiedente. L’Amministrazione valuta il pericolo di abuso delle armi secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non esige la certezza propria dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, da far ritenere “più probabile che non” il rischio di abuso. Ne consegue che la definizione del procedimento penale con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non impedisce il diniego di rinnovo della licenza, quando i fatti emersi dagli atti e dalla motivazione della sentenza penale siano idonei a sostanziare il giudizio di inaffidabilità. L’onere istruttorio dell’Amministrazione è assolto mediante l’esame del compendio investigativo e della decisione penale, senza necessità di autonoma ricostruzione dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente presentava alla Questura di Pavia istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Nel corso dell’istruttoria l’Amministrazione rilevava, dalle banche dati interforze e da una nota del Comando Stazione Carabinieri, che l’istante era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali, minaccia, violazione di domicilio e porto abusivo di armi. Il relativo procedimento penale si concludeva con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, divenuta irrevocabile. Emergeva inoltre a carico dell’istante un decreto prefettizio di sospensione della patente di guida.
Espletata la comunicazione dei motivi ostativi, la Questura negava il rinnovo. Il ricorrente impugnava il diniego avanti al TAR Lombardia, deducendo con unico motivo la violazione di legge per omessa o carente istruttoria e per difetto di motivazione: in assenza di una dichiarazione di responsabilità penale, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere autonoma verifica dei fatti e dell’attuale affidabilità. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della materia, disciplinata dagli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931, che affidano all’Autorità di pubblica sicurezza un giudizio di natura prognostica sulla possibilità di abuso delle armi. Tale potere è ricostruito come eccezione alla regola generale del divieto di detenzione, derogabile solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi, anche solo potenziali, che spetta all’Amministrazione prevenire.
Richiamata la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 440 del 1993 e sentenza n. 109 del 2019), il Tribunale ribadisce che il porto d’armi non è diritto assoluto e che il controllo amministrativo deve essere più penetrante rispetto ad altre autorizzazioni. Il margine di discrezionalità è ampio e il bilanciamento vede prevalere l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità rispetto a quello del privato, soprattutto quando l’arma è destinata ad attività sportiva o venatoria.
Il pericolo di abuso non richiede un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento sulla responsabilità penale: è sufficiente una prognosi probabilistica. In questa prospettiva i provvedimenti di diniego o revoca hanno natura cautelare e preventiva, come ricordato richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 3738 del 2023; Cons. Stato n. 8041 del 2021).
Applicando tali principi, il Collegio ritiene che il diniego non meriti censura. Dalla comunicazione di notizia di reato emerge che il ricorrente si era introdotto nell’abitazione dell’ex fidanzata contro la sua volontà, sfondando la porta, minacciando la donna con due coltelli e cagionando lesioni al fratello. La remissione della querela e il risarcimento non elidono la veridicità dei fatti, che il ricorrente non smentisce nella loro dimensione fenomenologica.
L’episodio denota scarso autocontrollo e disinvoltura nell’uso della forza fisica, elementi significativi per il diniego, essendo sufficiente il giudizio presuntivo di pericolo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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