Accesso ambientale limitato ai soli atti su sbancamento e taglio alberi (TAR Calabria n. 1437 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia dell’accesso alle informazioni ambientali, disciplinata dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 in attuazione della direttiva 2003/4/CE, la legittimazione del richiedente è ampia e non richiede la dimostrazione di uno specifico interesse. Resta però fermo che la richiesta deve indicare le matrici ambientali potenzialmente compromesse. L’ostensione va circoscritta ai documenti che ineriscono a tale nozione, secondo la definizione dell’art. 2 del d.lgs. n. 195/2005, restando esclusi gli atti che non si collegano al segmento di attività ambientale dedotto. L’art. 3 del medesimo decreto impone all’autorità pubblica di rendere disponibili le informazioni entro trenta giorni. Il ricorso all’accesso ambientale non può tradursi in un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, precluso dall’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Fatto

Un’associazione di protezione ambientale, riconosciuta con decreto ministeriale, presenta istanze di accesso alla Regione Calabria e a un Comune per ottenere i documenti richiamati, rispettivamente, da un’autorizzazione regionale del Dipartimento Forestazione e da una determinazione comunale relativa all’affidamento e alla gestione di un giardino pubblico.

Le amministrazioni non riscontrano le istanze, proposte a mezzo PEC. L’associazione ricorre quindi al TAR Calabria per l’annullamento dei dinieghi impliciti e per la declaratoria del diritto all’accesso e alla copia degli atti. Regione, Comune e soggetto aggiudicatario, evocati in giudizio, restano inerti e non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda rivolta alla Regione, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’amministrazione regionale ha osteso la documentazione richiesta nel corso del giudizio.

Quanto al Comune, il Tribunale muove dall’art. 2 del d.lgs. n. 195/2005 e dalla tipologia di elementi che integrano la nozione di informazione ambientale. Richiamando un precedente di TAR Marche, Sez. I, n. 596 del 18.10.2022, osserva che l’accesso può essere esercitato da chiunque senza prova di un interesse qualificato, ma la richiesta deve comunque indicare le matrici ambientali potenzialmente compromesse.

Su questa base il Collegio opera una selezione dei documenti richiesti. Non tutti gli atti indicati dall’associazione rientrano nella nozione, ma solo quelli che hanno ad oggetto l’attività di sbancamento del terreno e il taglio degli alberi all’interno del giardino. Restano esclusi gli atti della procedura di gara che non ineriscono a tale segmento di attività.

La delimitazione risponde all’esigenza di evitare che l’accesso tramite informazione ambientale si risolva in un indebito controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione, precluso dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990. L’art. 3 del d.lgs. n. 195/2005 impone peraltro di rendere disponibili le informazioni entro trenta giorni, senza che il richiedente debba chiarire il proprio interesse.

Il ricorso viene quindi accolto nei limiti indicati, con ordine al Comune di consentire l’accesso entro trenta giorni. Le spese sono poste a carico del Comune e della Regione, solidalmente, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario; sono dichiarate irripetibili verso la parte controinteressata non costituitasi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *