Applicazione infradistrettuale del coniuge non è attività lavorativa stabile (Cons. Stato n. 2193 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimenti dei magistrati, il CSM gode di un potere di valutazione ampio che si estende all’apprezzamento degli elementi oggettivi posti a tutela dell’integrità del nucleo familiare. Il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare presuppone una collocazione lavorativa stabile del coniuge o convivente, requisito ineludibile posto dalla disciplina regolamentare. L’attività svolta in applicazione infradistrettuale è connotata da fisiologica temporaneità e non integra il requisito della stabilità, neppure quando si protragga per più mesi presso il medesimo ufficio. La scelta dell’organo di autogoverno che escluda il punteggio non è manifestamente irragionevole, poiché il collegamento tra sede di residenza e attività inamovibile del coniuge risponde all’esigenza di ancorare la scelta della sede familiare a elementi indipendenti dalla volontà dei coniugi. Il sindacato del giudice amministrativo resta di legittimità, senza sostituzione nelle valutazioni riservate all’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dal CSM per la copertura di due posti di giudice presso un tribunale. Ha lamentato il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare, riconosciuto invece alla controinteressata, seconda classificata.

Il diniego era motivato dall’assenza del requisito della stabile attività lavorativa del coniuge convivente, magistrato in applicazione infradistrettuale presso una sezione della corte d’appello, distante oltre cento chilometri dalla residenza. Il TAR ha respinto il ricorso; l’appellante ha censurato la sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per l’interpretazione del requisito di stabilità e per l’omesso esame della questione costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per la loro connessione logica e giuridica. Esclude anzitutto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché le argomentazioni e le conclusioni del primo giudice investono tutti i profili essenziali del ricorso, ancorché esaminati in modo congiunto.

La Sezione condivide le critiche dell’appellante a quei passaggi della sentenza che sembrano stigmatizzare le scelte professionali e personali dell’interessata e del compagno convivente. L’oggetto del giudizio è circoscritto alla sola verifica di legittimità delle determinazioni dell’organo di autogoverno nell’applicazione dei criteri generali fissati per le procedure di trasferimento.

Il tema centrale è la qualificazione della posizione lavorativa assunta in applicazione infradistrettuale. Il CSM ha ritenuto le caratteristiche di tale incarico incompatibili con la stabilità del rapporto, ancorché protratto per più mesi presso il medesimo ufficio. L’opzione interpretativa non è manifestamente irragionevole, perché si connette al dato oggettivo della fisiologica temporaneità dell’incarico; irrilevante è la durata concreta dell’applicazione.

Nella disciplina dei trasferimenti compete al CSM un potere valutativo ampio, esteso all’apprezzamento degli elementi oggettivi alla base della tutela del nucleo familiare. Il collegamento tra residenza e attività inamovibile del coniuge risponde all’esigenza di attribuire il punteggio nei soli casi in cui la scelta della sede familiare non sia arbitraria, ma ancorata a elementi indipendenti dalla volontà dei coniugi.

Non è fondata neppure la censura sul perimetro del sindacato giurisdizionale: il requisito della mancata stabilità non è riferibile a proroghe ipotetiche, bensì alla natura stessa dell’applicazione, sottoposta a precisi limiti temporali. Quanto ai profili costituzionali, il Collegio non raviene indizi di incoerenza delle disposizioni regolamentari con i principi di tutela della famiglia, della genitorialità e dell’infanzia, né ritiene di affermare un’applicazione erga omnes dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e compensazione integrale delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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