Accreditamento sanitario: il riesame in corso di causa travolge il diniego per errore sui presupposti (TAR Calabria n. 1438 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo dell’accreditamento istituzionale è illegittimo per errore dei presupposti e per violazione dell’art. 10 del Nuovo Regolamento Regionale Attuativo della legge regionale n. 24/2008 quando la stessa amministrazione, all’esito del riesame disposto in sede cautelare, certifichi che la struttura possiede i requisiti richiesti, anche con riguardo al personale impiegato. Il riesame che non si concluda con un provvedimento definitivo non supera quello impugnato e non esaurisce l’interesse alla decisione. I motivi ostativi espressi in un preavviso di rigetto parziale non sono autonomamente impugnabili nel giudizio pendente, restando soggetti a separata impugnazione. Gli atti istruttori privi di autonoma dimensione lesiva non vanno annullati quando il provvedimento finale sia caducato. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessità della questione, con condanna dell’ufficio che ha emanato l’atto illegittimo al pagamento del contributo unificato.

Il Fatto

La società ricorrente, subentrata per voltura nell’accreditamento relativo a un ramo d’azienda sociosanitario, ha chiesto il rinnovo dell’accreditamento per le prestazioni di riabilitazione estensiva extraospedaliera. All’esito dell’istruttoria dell’OTA, il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria ha negato il rinnovo, rilevando che il personale in servizio non sarebbe stato quantitativamente sufficiente a garantire i requisiti minimi organizzativi dell’All. 4 del DCA n. 81/2016, e ha dichiarato la decadenza dall’accreditamento.

La società ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Calabria, deducendo il difetto di competenza dell’OTA, il deficit motivazionale, la contraddittorietà rispetto al verbale redatto in contraddittorio e l’insussistenza del preteso deficit di personale. Ha poi proposto motivi aggiunti avverso il verbale di riesame, censurando composizione del gruppo, violazione del principio di rotazione e illogicità della valutazione tabellare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto le eccezioni preliminari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Azienda Sanitaria Provinciale sono estranee alla lite e il ricorso è inammissibile nei loro confronti. Quanto all’interesse, il riesame disposto in sede cautelare ha prodotto nuova attività istruttoria, ma non un provvedimento conclusivo che superi quello impugnato: l’interesse alla decisione permane, mentre i motivi ostativi contenuti nel preavviso di rigetto parziale non possono trovare ingresso, non essendo sfociati in un atto definitivo impugnabile in un nuovo giudizio.

Nel merito, la Corte rileva che l’esito dell’istruttoria di riesame è diverso da quello posto a fondamento del diniego e rende ictu oculi evidente la fondatezza del quarto motivo del ricorso principale e del secondo dei motivi aggiunti. È la stessa amministrazione a certificare che la struttura possiede i requisiti per il rinnovo, anche con riguardo al personale impiegato.

Il decreto commissariale è quindi illegittimo per errore dei presupposti e per violazione dell’art. 10 del Nuovo Regolamento Regionale Attuativo della legge regionale n. 24/2008, e va annullato. Non occorre invece annullare gli altri atti impugnati, privi di autonoma dimensione lesiva degli interessi della società.

Quanto alle spese, la complessità della questione giustifica la compensazione tra le parti, eccezion fatta per il contributo unificato, posto a carico dell’ufficio commissariale che ha emanato il provvedimento illegittimo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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