Condono e vincoli: sanatoria esclusa anche in Sicilia secondo la sentenza (TAR Sicilia n. 2565 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio, in Sicilia, è disciplinato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003. Il rinvio comprende non solo termini e forme della domanda, ma anche i limiti sostanziali alla sanatoria, tra cui quello della lett. d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria pure in presenza di vincoli che non comportino inedificabilità assoluta. La sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 19.12.2022 ha escluso che l’applicabilità del condono in aree a vincolo relativo costituisca una possibile variante di senso del testo regionale, qualificando le previsioni statali sui limiti massimi del condono come norme di grande riforma economico-sociale. Ne deriva l’insanabilità delle opere abusive realizzate in area vincolata quando manchi anche uno solo dei requisiti cumulativi individuati dalla giurisprudenza. Non è configurabile alcun legittimo affidamento sulla condonabilità per il solo decorso di un lungo lasso di tempo dalla presentazione dell’istanza.

Il Fatto

Una ditta presenta nel 2017 istanze di sanatoria ex legge n. 326/2003 e art. 23 della l.r. n. 37/1985 per alcuni ampliamenti realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza competente esprime parere di non sanabilità, ritenendo le opere non conformi alla disciplina del terzo condono.

La società propone ricorso gerarchico, che si consolida in silenzio-rigetto per decorso del termine, e impugna davanti al TAR il parere, la conferma assessoriale e la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022. Chiede inoltre l’annullamento dell’eventuale futuro diniego comunale e la restituzione di oblazione e oneri corrisposti. L’amministrazione resiste invocando l’art. 32, comma 27, lett. d) e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il perimetro del giudizio. I motivi concernenti la legittimità costituzionale, l’illegittimità derivata del provvedimento comunale e la domanda restitutoria sono dichiarati inammissibili, perché non proposti nel ricorso gerarchico. Il ricorso giurisdizionale avverso la decisione sul gravame amministrativo non può ampliare il thema decidendum, altrimenti si aggirerebbe il termine decadenziale. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 8419 del 2023 e, in senso conforme, Cons. Stato, Sez. I, parere n. 745/2021.

Nel merito, la questione centrale riguarda la sanabilità delle opere edilizie eseguite in area vincolata. Il TAR muove dalla sentenza n. 2040 del 27.06.2025 della stessa Sezione, che ricostruisce il terzo condono siciliano come integralmente assoggettato ai limiti statali. La lett. d) del comma 27 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici istituiti prima della loro esecuzione, in assenza o difformità del titolo e non conformi alle prescrizioni urbanistiche.

La giurisprudenza richiede quattro condizioni congiuntive: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, rilevanza minore dell’illecito (tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1) e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il TAR richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 1036 del 2023, Cons. Stato, Sez. I, n. 90 del 2023 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 8781 del 2022. Nel caso concreto le opere sono successive al vincolo e hanno comportato aumento di volumetria: manca quindi almeno uno dei requisiti.

La tesi della ricorrente, fondata sul perdurante vigore del modello del primo condono e sul termine perentorio di centottanta giorni per il parere, è respinta. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha chiarito che il richiamo regionale all’art. 32 include i limiti sostanziali e che le previsioni statali sui massimi condonabili sono norme di grande riforma economico-sociale, non derogabili dalla Regione. Il parere impugnato resiste dunque alle censure, non essendo necessaria la disamina degli ulteriori profili, perché il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.

Il TAR esclude infine il legittimo affidamento, richiamando TAR Sicilia, Sez. IV, n. 1872 del 11.06.2025, e ribadisce il divieto di pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, c.p.a.. Il ricorso è in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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