Irreperibilità del richiedente e preavviso di rigetto nel permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 2560 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione, nel provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, dell’autorità presso cui proporre ricorso non integra autonoma causa di illegittimità, ma costituisce mera irregolarità, al più idonea a giustificare la rimessione in termini. La Questura non è tenuta a svolgere ricerche di natura straordinaria per rintracciare l’interessato che si renda irreperibile presso l’indirizzo comunicato, essendo sufficiente la notificazione all’ultimo domicilio conosciuto. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è validamente comunicato all’indirizzo fornito dal richiedente nella domanda di permesso. La dichiarazione dell’interessato di conoscere la lingua italiana, resa nel verbale di notifica, esclude il vizio di mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile.
Il Fatto
Il ricorrente impugna davanti al TAR Sicilia il decreto del Questore con cui è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il provvedimento di diniego è stato adottato il 2 febbraio 2023 e notificato l’11 aprile 2023.
Il ricorso si fonda su quattro motivi: omessa indicazione dell’autorità presso cui proporre impugnazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancata valutazione dei documenti; nullità per mancata traduzione del decreto in lingua comprensibile e carenza di motivazione sul punto; violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per omessa notifica del preavviso di rigetto. L’Amministrazione si costituisce contestando analiticamente ciascun profilo. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 417 del 2023. All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 nessuno compare per il ricorrente e la causa è trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, dichiarandolo manifestamente infondato. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il TAR afferma che l’omissione dell’indicazione dell’autorità presso cui proporre impugnazione non integra autonoma causa di illegittimità del provvedimento, rappresentando soltanto una mera irregolarità, al più idonea a determinare la rimessione in termini per la proposizione del ricorso.
Gli altri tre motivi vengono trattati congiuntamente e parimenti respinti. Quanto alla dedotta irreperibilità, il Tribunale rileva che il ricorrente non è stato reperito in occasione dei due accessi della Polizia presso il luogo di lavoro, effettuati l’11 novembre e il 20 dicembre 2022; in particolare, in occasione del secondo accesso, era stato riferito che il ricorrente era irreperibile già da diversi giorni, circostanza emergente dalla stessa narrativa del ricorso.
Sul punto il Collegio richiama l’insegnamento del Cons. Stato, Sez. III, sentenza 7 giugno 2019, n. 2931, secondo cui non è configurabile un obbligo della Questura di effettuare ricerche di natura straordinaria nel caso in cui l’interessato si renda irreperibile presso l’indirizzo comunicato. Correttamente, dunque, il preavviso di rigetto è stato comunicato all’indirizzo fornito dal ricorrente nella domanda di permesso di soggiorno.
Infine, quanto al profilo linguistico, il TAR rileva che il ricorrente ha espressamente dichiarato, nel verbale di notifica del decreto, di conoscere la lingua italiana. Tale dichiarazione esclude la dedotta nullità per mancata traduzione del provvedimento in una lingua a lui comprensibile.
Il ricorso è pertanto dichiarato manifestamente infondato e rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Nota della Redazione
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