Rimborso negato per violazione del codice appalti nella convenzione Arpa Federazione Vela (TAR Calabria n. 1460 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La convenzione con cui un’agenzia regionale affida a una federazione sportiva, dietro pagamento di un corrispettivo, la gestione e la manutenzione dei propri mezzi nautici non integra gli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 legge n. 241/1990. Manca, infatti, la reale condivisione di compiti e responsabilità e una posizione di equiordinazione tra le parti: il rapporto ha natura di prestazione onerosa di servizi ed è soggetto al codice dei contratti pubblici. Esso non rientra neppure tra le convenzioni con gli enti del terzo settore, in difetto dell’iscrizione al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale. Il rimborso delle spese rendicontate è pertanto legittimamente negato quando il criterio di ammissibilità imponga il rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi e di contabilità pubblica.

Il Fatto

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, dopo aver sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente la convenzione attuativa dei programmi di monitoraggio marino, stipulava con la Federazione Italiana Vela un atto di repertorio per la gestione dei mezzi nautici di sua proprietà, necessari alle attività previste dai piani operativi della Strategia Marina.

In sede di verifica della rendicontazione, il Ministero negava la certificazione e il rimborso delle spese dei rendiconti 2015 e 2016, ritenendole effettuate in difformità dalla normativa nazionale e unionale sugli affidamenti. La ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che declinava la competenza; il ricorso era riassunto davanti al TAR Calabria, chiedendo l’accertamento della spettanza del rimborso e la condanna dell’amministrazione al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, che consente alle amministrazioni di concludere accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. La questione centrale è stabilire se la Federazione potesse stipulare la convenzione in deroga alla disciplina dei contratti pubblici, quale ente pubblico o organismo del terzo settore.

Sul primo versante, l’art. 1, comma 3, dello Statuto definisce la Federazione associazione a carattere nazionale con personalità di diritto privato: la qualificazione come amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 è tutt’altro che agevole. Sul secondo, il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 56 d.lgs. n. 117/2017, richiamando il parere ANAC reso nella vicenda: in assenza del registro unico del terzo settore, rileva l’iscrizione al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, che la Federazione non possiede.

Anche a voler prescindere da tali preclusioni, l’accordo non supera il vaglio sostanziale. La giurisprudenza amministrativa richiamata richiede che le prestazioni non abbiano natura patrimoniale e non siano reperibili presso privati: diversamente occorre indire una procedura selettiva pubblica. Nel caso concreto, l’atto affida alla Federazione la gestione dei mezzi nautici dietro pagamento di un corrispettivo per il servizio reso, e non di un mero ristoro delle spese. Manca la reale condivisione di compiti e l’attività affidata non rientra tra le finalità statutarie dell’ente.

Il Collegio esclude inoltre l’infungibilità dell’operatore: i servizi di varo, alaggio, ormeggio e manutenzione non presentano carattere di esclusività o specializzazione tecnica. Il rapporto va quindi sussunto tra le prestazioni onerose di servizi disciplinate dal codice dei contratti pubblici.

Poiché l’art. 10 della convenzione subordina l’ammissibilità della spesa al rispetto delle norme in tema di contabilità pubblica e di affidamento di servizi, e poiché il parere della Corte dei Conti esclude che i movimenti finanziari tra amministrazioni possano costituire corrispettivo dei servizi resi, le pretese della ricorrente sono rigettate per difetto di titolo idoneo. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese; il provvedimento è trasmesso alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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