Ordine di demolizione per difformità dalla SCIA senza annullamento in autotutela (TAR Calabria n. 1456 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato per la difformità dell’opera rispetto a quanto dichiarato in una SCIA non richiede il previo annullamento in autotutela del titolo. L’amministrazione non contesta la legittimità della segnalazione, ma esercita il potere di vigilanza e di sanzione previsto dall’art. 27, comma 1, DPR n. 380/2001. Le previsioni dell’art. 19 della legge n. 241/1990 non trovano applicazione, perché il comma 6-bis fa salve le disposizioni sulla vigilanza urbanistico-edilizia e sulle sanzioni. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, sicché non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Le pronunce cautelari non acquisiscono autorità di giudicato, con la conseguenza che la loro violazione non determina la nullità dell’atto amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato adibito a civile abitazione, presentava in data 17 luglio 2023 una SCIA per la realizzazione di un balcone in pietra, la trasformazione di una finestra in porta-finestra e la sostituzione di un infisso. Il Comune richiedeva integrazioni documentali il 9 agosto 2023. Il giorno successivo veniva depositata una seconda SCIA, con la quale l’intervento veniva ridefinito: trasformazione della finestra in porta-finestra con installazione di ringhiera a filo muro, senza realizzazione del balcone.
A seguito di sopralluogo, il Comune adottava l’ordinanza di demolizione n. 4 del 13 agosto 2024, contestando la realizzazione di una passerella in legno non prevista, che collegava il primo piano al giardino retrostante, in luogo della pensilina e della ringhiera dichiarate. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Calabria e, successivamente, anche l’ordinanza n. 4 del 25 febbraio 2025 di conferma, con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare la censura secondo cui il Comune non avrebbe potuto ordinare la demolizione senza prima annullare in autotutela le SCIA, essendosi consolidati i loro effetti per decorso dei trenta giorni. L’argomento non inquadra correttamente la fattispecie: non si discute di un tardivo esercizio del potere di controllo sui presupposti della segnalazione, ma di un provvedimento adottato nell’esercizio del doveroso potere di vigilanza e di sanzione delle condotte illecite, ai sensi dell’art. 27, comma 1, DPR n. 380/2001.
Il Comune non contesta la legittimità delle segnalazioni, bensì la non conformità dell’opera realizzata alla SCIA del 10 agosto 2023. Diventa quindi irrilevante accertare se la precedente segnalazione del 14 luglio 2023 sia decaduta, perché la seconda ha modificato il progetto e rispetto a essa va verificata la conformità dell’esecuzione. Le previsioni dell’art. 19 della legge n. 241/1990 non si applicano, come conferma il comma 6-bis, che fa salve le disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni edilizie.
Nel merito, la difformità è accertata. La SCIA prevedeva una pensilina leggera a copertura dell’ingresso sottostante; è stata invece realizzata una struttura in legno che supera per dimensioni l’ingresso e si congiunge al giardino rialzato. Il taglio della balaustra e l’omessa installazione della ringhiera rendono evidente la reale funzione dell’opera, cioè consentire il passaggio, e ne accentuano la difformità. Il dato è rilevante a prescindere dal mancato completamento dei lavori.
La censura sulla sola sanzione pecuniaria ex art. 37 del DPR n. 380/2001 è infondata: le opere, nel loro insieme, modificano la sagoma dell’edificio e richiedono il previo permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), DPR n. 380/2001, essendo riconducibili alla ristrutturazione edilizia. È infondata anche la doglianza sulla mancata comunicazione di avvio, perché l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 639 del 2023.
Quanto alla pretesa violazione del giudicato cautelare, le pronunce cautelari non possono acquisire autorità di giudicato, propria delle sole decisioni cognitorie. Il Collegio richiama CGARS, sez. I, n. 394 del 2024: la nullità presuppone il contrasto con sentenze passate in giudicato, non con una decisione cautelare priva di tale efficacia. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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