Improcedibile il ricorso AGCM se non impugnata la proroga strutturale sopravvenuta (TAR Calabria n. 1459 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto difetto di interesse determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando, per la mancata impugnazione di un successivo provvedimento, si consolidi una situazione nuova e incontestata che rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia. L’interesse strumentale dell’AGCM a indirizzare e conformare la futura azione amministrativa, ex art. 21 bis legge n. 287/1990, non può giustificare la permanenza dell’interesse a contestare un provvedimento emergenziale i cui effetti siano stati superati da una proroga “strutturale” non gravata. L’interesse ad agire deve possedere i predicati della personalità, attualità e concretezza ex art. 100 cod. proc. civ. e non può fondarsi su formule generiche e astratte.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 5300 del 14 aprile 2023, adottato ai sensi dell’art. 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Il provvedimento estendeva la durata dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale su gomma con sei società consortili, agli stessi patti e condizioni, fino al 30.6.2023, con opzione per i trimestri successivi fino al 31.12.2023.
L’Autorità aveva svolto indagini conoscitive e aveva emesso un parere motivato ex art. 21 bis legge n. 287/1990, rilevando profili di illegittimità. La Regione aveva confermato la legittimità del proprio operato, assumendo un generico impegno a bandire la gara entro marzo 2025. Con successivo decreto n. 20372 del 29.12.2023 la Regione ha prorogato i contratti fino al 31.12.2026 ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, senza che tale atto fosse impugnato.
La Motivazione della Corte
La Regione e una controinteressata hanno eccepito l’improcedibilità per esaurimento degli effetti del provvedimento gravato e per mancata impugnazione del decreto successivo. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione.
Il TAR ricostruisce il quadro normativo: l’art. 21 bis legge n. 287/1990 attribuisce all’AGCM un potere di iniziativa a tutela della concorrenza, configurabile come giurisdizione soggettiva per la tutela dell’interesse collettivo al corretto funzionamento del mercato, di cui l’Autorità è ente esponenziale. Richiama sul punto Corte costituzionale n. 20 del 2013 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1760 del 2023.
L’Autorità ha sostenuto la persistenza dell’interesse a ricorrere invocando un orientamento che ammette l’interesse strumentale ad accertare la legittimità del provvedimento per indirizzare la futura azione amministrativa. Il Collegio non condivide tale tesi. Esauritosi l’effetto del provvedimento emergenziale e non impugnata la proroga triennale “strutturale”, una teorica richiesta conformativa dell’assetto futuro non contestato non può giustificare l’interesse a contestare il pregresso atto interinale.
La strumentalità può qualificare l’interesse ad agire solo se possiede i caratteri della personalità, attualità e concretezza ex art. 100 cod. proc. civ.. Nel caso concreto l’interesse si risolve in una formulazione generica, tanto più che la proroga tecnica stabile non è stata tempestivamente contestata. Il Collegio richiama Cass. civ., Sez. II, n. 12607 del 2022: l’interesse ad agire presuppone elementi concreti e non formule astratte.
Il decreto n. 20372 del 29.12.2023 si fonda su una base giuridica diversa e ha mutato il quadro e il fine dell’azione amministrativa. Si è consolidata una situazione incontestata del tutto nuova, che rende certa l’inutilità della sentenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4430 del 2019). Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile; le spese sono compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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