Silenzio assenso su autorizzazione impianti telecomunicazioni e integrazioni tardive (TAR Toscana n. 1462 del 16.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione all’installazione di impianti di telecomunicazioni, il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 non è sospeso da richieste di integrazione documentale formulate dall’Amministrazione oltre il termine di quindici giorni stabilito dall’art. 44, comma 6, né da richieste plurime e parcellizzate. Decorso inutilmente detto termine senza determinazione decisoria della conferenza di servizi, senza parere negativo dell’organismo di controllo e senza dissenso congruamente motivato dell’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistica o dei beni culturali, il titolo abilitativo si forma per silenzio assenso. Il successivo diniego espresso è illegittimo e l’atto tacito può essere rimosso solo mediante autotutela. Un parere privo di motivazione sul contesto di inserimento dell’opera e sull’incidenza paesaggistica non integra il dissenso ostativo richiesto dalla norma.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune il 5 giugno 2024 un’istanza di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per una stazione radio base da collocare in area privata sottoposta a vincolo paesaggistico. Il Comune ha indetto la conferenza di servizi e, con nota del 25 giugno 2024, ha chiesto l’integrazione della documentazione, sospendendo i termini del procedimento.

Seguono ulteriori richieste di integrazione e la convocazione della conferenza in modalità sincrona. Il 22 novembre 2024 il Comune sospende di nuovo il procedimento in attesa del parere della Soprintendenza; il 9 gennaio 2025 conclude la conferenza con esito negativo, richiamando il parere contrario della Direzione Edilizia Produttiva e la posizione della Soprintendenza. La società impugna gli atti e chiede l’accertamento del silenzio assenso formatosi sull’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla disciplina di settore, che assimila le infrastrutture di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria e attribuisce loro carattere di pubblica utilità, improntando il procedimento a semplificazione e celerità. In questo quadro opera il meccanismo del silenzio assenso, la cui efficacia è impedita solo dagli atti espressamente indicati dalla norma.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’assenso tacito si forma quando l’istanza è corredata di tutti gli elementi occorrenti alla valutazione amministrativa e il termine decorre senza provvedimento. Nel caso concreto la domanda era completa sin dall’origine, sicché nessuna carenza documentale poteva impedire la formazione del titolo.

Centrale è la lettura dell’art. 44, comma 6: l’integrazione può essere richiesta una sola volta, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. La prima sospensione, disposta il 25 giugno 2024 quando il termine era già scaduto, non poteva quindi interrompere la decorrenza; lo stesso vale, a maggior ragione, per le richieste successive. Il termine si è così consumato il 4 agosto 2024 e, anche nell’ipotesi più favorevole all’Amministrazione, al massimo il 18 settembre 2024.

Nessuno degli atti richiesti dalla norma è intervenuto in tempo: l’organismo di controllo aveva espresso parere favorevole, la commissione comunale per il paesaggio parimenti, e il parere della Direzione Edilizia Produttiva del 27 agosto 2024 era tardivo e comunque non congruamente motivato, prospettando solo criticità da approfondire. Quanto alla Soprintendenza, la posizione assunta il 25 settembre 2024 costituisce semplice istanza di integrazione istruttoria e, in ogni caso, difetta di motivazione paesaggistica.

Il Comune non ha mai esercitato l’autotutela sul titolo tacitamente formatosi. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della sospensione e del diniego finale e dichiarazione dell’avvenuta formazione del titolo autorizzatorio; le spese sono poste a carico del Comune e compensate verso le Amministrazioni statali, costituitesi con memoria di stile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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