Diffida ex art. 21-ter e annullamento del progetto difforme (TAR Campania n. 4797 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 21-ter, comma 1, l. n. 241/1990, l’esecuzione coattiva di un obbligo imposto con provvedimento amministrativo è legittima solo previa diffida ad adempiere rivolta al soggetto obbligato. È pertanto illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione, assumendo l’inadempimento di un ordine di messa in sicurezza, approvi il progetto esecutivo e disponga l’esecuzione in danno senza aver preventivamente intimato ai proprietari di ottemperare. È altresì illegittimo, per difformità dal provvedimento presupposto e per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, il progetto che preveda opere di natura provvisoria, diverse da quelle di ristrutturazione o restauro finalizzate all’eliminazione definitiva del pericolo, ordinato dall’amministrazione.
Il Fatto
Le ricorrenti, comproprietarie di un fabbricato in dissesto statico, impugnavano la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva approvato il progetto esecutivo di “messa in sicurezza” dell’immobile, stabilendo che l’esecuzione dei lavori sarebbe avvenuta in forma coattiva con rivalsa delle spese nei confronti dei proprietari inadempienti. Il tutto sull’assunto della mancata ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 94/2008, che aveva ordinato ai condomini l’eliminazione del pericolo statico mediante lavori di ristrutturazione e/o restauro, previa redazione di un progetto da sottoporre all’ufficio tecnico. Avverso tale determinazione e gli atti conseguenti, tra cui gli affidamenti per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e le successive diffide, le ricorrenti deducevano plurimi vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso introduttivo ravvisando la fondatezza del primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 21-ter, comma 1, l. n. 241/1990. Tale norma subordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo alla previa diffida all’interessato, qualora non abbia ottemperato. Nel caso di specie, la determinazione di approvazione del progetto e di esecuzione in danno era stata adottata senza che fosse stata rivolta alle ricorrenti l’intimazione ad adempiere agli ordini contenuti nell’ordinanza n. 94/2008, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto fondate le censure riguardanti la difformità del progetto rispetto all’ordinanza presupposta. Con l’ordinanza n. 94/2008 era stato ordinato di eliminare il pericolo statico mediante lavori di ristrutturazione e/o restauro; il progetto approvato, al contrario, prevedeva la sola sostituzione del sistema provvisorio di controventamento con una nuova struttura in acciaio, finalizzata a riaprire il traffico veicolare. Si trattava, come emerso dagli stessi atti comunali, di una soluzione provvisoria che non eliminava definitivamente il pericolo e che avrebbe richiesto ulteriori e futuri interventi, con conseguente aggravio di costi per i proprietari.
Il Collegio ha precisato che tali profili di illegittimità avevano valenza assorbente rispetto alle ulteriori censure, comportando l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1177/2024 e degli atti conseguenti. È stata conseguentemente dichiarata la caducazione dell’atto di diffida impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti, risultando superata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune.
Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, avverso la nota di rigetto dell’istanza di sopralluogo congiunto, il Collegio ne ha affermato la ammissibilità, sussistendo l’interesse delle ricorrenti ad accedere all’immobile per elaborare il progetto di ristrutturazione e ottemperare autonomamente all’ordinanza. Nel merito, la nota è stata ritenuta illegittima per contraddittorietà con le precedenti determinazioni comunali e per difetto di motivazione, avendo il Comune negato il sopralluogo senza fornire alcuna ragione, nonché per difetto di istruttoria e travisamento, avendo diffidato le ricorrenti all’ottemperanza di un’ordinanza di demolizione rivolta ad altri soggetti, proprietari e committenti dell’abuso edilizio. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della nota impugnata e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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