Concorso docenti: il titolo maturato in altra classe non dà punteggio aggiuntivo (TAR Toscana n. 1461 del 16.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente, il punteggio aggiuntivo previsto per l’inserimento nella graduatoria di merito o per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario spetta solo se il titolo è maturato nella specifica classe di concorso per la quale il candidato concorre. L’art. 2 del d.m. 22.12.2023, nel razionalizzare e accorpare le classi di concorso, mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con distinte graduatorie. Il principio tempus regit actum impedisce di applicare le disposizioni sopravvenute alle procedure concorsuali già bandite. La commissione di concorso non può autonomamente valutare la sovrapponibilità dei programmi di classi formalmente distinte, né il giudice amministrativo può sostituirsi al Ministero nella definizione delle classi.
Il Fatto
Il Ministero dell’istruzione bandiva, con decreto direttoriale del 6.12.2023, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria. La ricorrente presentava domanda per le classi di concorso A048 e A049 e dichiarava, tra gli altri titoli, l’inserimento nella graduatoria di un precedente concorso per la classe A049.
Con un primo decreto l’Ufficio scolastico regionale approvava la graduatoria, nella quale la candidata risultava utilmente collocata; con un decreto successivo, di rettifica, la stessa rimaneva esclusa per mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo relativo alla voce B.4.1 dell’allegato B del d.m. n. 205/2023. La candidata impugnava quindi la rettifica e i decreti di integrazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e dolendosi del mancato riconoscimento dei punti.
La Motivazione della Corte
Il collegio, respinta ogni questione in rito per l’infondatezza nel merito, esamina il primo motivo, incentrato sulla pretesa illogicità del mancato riconoscimento del titolo alla luce dell’accorpamento delle classi A048 e A049 disposto dal d.m. 22.12.2023. Il Tribunale ritiene dirimente il principio tempus regit actum: il decreto è stato emanato il 22.12.2023, dopo il bando del 6.12.2023, e non può disciplinare la procedura in questione.
Il giudice richiama il consolidato orientamento secondo cui le disposizioni sopravvenute in materia di ammissione, valutazione dei titoli o svolgimento degli esami non trovano applicazione alle procedure in itinere, giacché il principio attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale e non all’attività di espletamento di un concorso, interamente disciplinata dalle norme vigenti al suo inizio (tra gli altri, Cons. Stato, sez. VII, n. 4441 del 2022; TAR Toscana, sez. I, n. 1429 del 2015).
Nel merito, il Tribunale osserva che il d.m. 22.12.2023 ha unificato i requisiti di accesso delle vecchie classi A048 e A049, ma ha mantenuto ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con formulazione di graduatorie distinte. La tesi della ricorrente, che riduce tale distinzione a una mera questione formale di compilazione, non tiene conto della chiara volontà di mantenere ruoli separati.
Quanto al secondo motivo, l’ambiguità dell’espressione “specifico posto” non giustifica l’attribuzione del punteggio per un titolo maturato in una classe di concorso differente. Ammettere il contrario implicherebbe un potere della commissione di stabilire discrezionalmente la sovrapponibilità tra programmi di classi formalmente distinte, invadendo un’attività di esclusiva competenza ministeriale ai sensi dell’art. 64, comma 4, del d.l. n. 112/2008. Né tale valutazione può essere compiuta dal giudice amministrativo, cui non spetta sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione. L’uso dell’aggettivo “specifico” invita anzi a una rigorosa considerazione dell’ambito concorsuale in cui il titolo è maturato.
Il ricorso è dunque respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della materia e della parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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