Responsabilità della p.a. e VINCA negativa richiedono prova del bene della vita (Cons. Stato n. 1488 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana: ai fini risarcitori non basta la mera illegittimità provvedimentale, occorrendo la prova della lesione di un bene della vita e della sua spettanza. L’annullamento di una valutazione di incidenza negativa per difetto di motivazione non dimostra automaticamente la spettanza del permesso di costruire, né la si può presumere dalla collocazione dell’opera all’esterno del sito protetto. Il giudizio prognostico di fondatezza dell’istanza va fornito in positivo dal danneggiato, anche mediante presunzioni. Sull’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo grava l’onere della prova degli elementi costitutivi, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. La colpa dell’amministrazione costituisce autonomo elemento da provare, non essendo l’illegittimità del provvedimento che uno degli indici presuntivi.
Il Fatto
Una società presentava nel 2005 istanza di permesso di costruire per una struttura alberghiera in area vicina a un sito di interesse comunitario. Il Comune invitava a produrre lo studio per la valutazione di incidenza; la Regione esprimeva parere non favorevole nel 2006 e il Comune respingeva l’istanza nel 2007. Entrambi i provvedimenti venivano annullati dal giudice amministrativo di primo grado con sentenza confermata in appello.
La società, subentrata per fusione alla originaria istante, agiva poi per il risarcimento del danno derivante dall’impossibilità di realizzare l’iniziativa. Il TAR dichiarava inammissibile la domanda per violazione del giudicato formatosi sul capo risarcitorio della prima sentenza. Proponeva appello la società, deducendo di non aver coltivato la domanda risarcitoria nel giudizio precedente e riproponendo le censure sul merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di prescindere dalle questioni in rito, tra cui la dedotta violazione del giudicato, stante l’infondatezza nel merito della domanda. La controversia riguarda una azione di condanna per il pregiudizio derivante da due atti annullati con pronuncia passata in giudicato.
Il punto dirimente è la mancata dimostrazione della spettanza del bene della vita. Non è possibile svolgere il giudizio prognostico sull’esito dell’istanza ipotizzando l’indizione della conferenza di servizi, perché restavano pacificamente fermi i pareri negativi di ARPA e dei vigili del fuoco. Manca del pari la prova di una chance seria e ragionevole di conseguire il titolo edilizio, non essendo stati allegati elementi idonei a qualificare tale probabilità. Il principio generale dell’art. 2697 c.c. si applica all’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo: il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi, non operando il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
Neppure la colpa risulta dimostrata. L’illegittimità del provvedimento è solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza della p.a., da valutare insieme al grado di chiarezza della normativa, alla semplicità dei fatti e all’ampiezza della discrezionalità. Nel caso concreto l’annullamento della VINCA non si fondava su una illegittimità evidente e macroscopica, ma su un difetto di motivazione circa gli effetti pregiudizievoli sul sito protetto. Da tale annullamento non si ricava la sicura autorizzabilità dell’opera.
La valutazione di incidenza costituisce espressione di discrezionalità tecnica, oltre che amministrativa, sindacabile solo per istruttoria mancata o inadeguata. Ciò che rileva non è l’ubicazione o la dimensione dell’opera, ma l’assenza di incidenze significative sull’area protetta in relazione agli obiettivi di conservazione del sito. La parte si è limitata ad asserire la estraneità dell’area al perimetro, senza dimostrare i presupposti di una valutazione favorevole. Assume rilievo, sul piano fattuale, anche la revisione del perimetro del sito promossa dalla Regione nel 2010.
L’appello è quindi respinto e le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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