Esecuzione del giudicato sulla carta docente e penalità di mora (TAR Emilia-Romagna n. 214 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. è esperibile quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato del giudice ordinario entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, decorrente dalla notificazione della sentenza. Accertata la persistente inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta e parametrata agli interessi legali sul complessivo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto di ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente.
Secondo il ricorrente, la decisione era rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, attestato da certificazione della Cancelleria. Il Ministero non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione neppure costituitasi, sussistono i presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.
Il collegio accerta altresì la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. È accolta anche la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo nella notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nell’esecuzione sostitutiva del commissario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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