Tettoia di rilevanti dimensioni è ristrutturazione edilizia e richiede permesso di costruire (TAR Marche n. 241 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’installazione di una tettoia di dimensioni rilevanti, apposta a un edificio preesistente e non compresa entro coperture volumetriche assentite, integra ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 ed è soggetta a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, ove comporti modifica della sagoma o del prospetto. La sottrazione al titolo abilitativo è ammessa solo quando conformazione e ridotte dimensioni rendono evidente la finalità di arredo o riparo. L’onere della prova della datazione dell’abuso e della sua esatta consistenza grava sul privato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.; le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono insufficienti allo scopo. Il giudicato penale di assoluzione non vincola il giudice amministrativo quando il Comune sia rimasto estraneo al processo penale.

Il Fatto

I comproprietari di un immobile presentavano istanza di accertamento di conformità per una tettoia realizzata in sostituzione di un manufatto preesistente, asseritamente risalente al 1970. Il Comune respingeva l’istanza con provvedimento del 22.10.2009 per la natura abusiva dell’opera, classificata come intervento in assenza di titolo ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, e per contrasto con l’art. 69 del regolamento edilizio comunale. Seguiva l’ordinanza di demolizione n. 454 del 26.11.2009.

I ricorrenti impugnavano entrambi gli atti davanti al TAR Marche, deducendo travisamento dei fatti, erronea applicazione dell’art. 69 del regolamento edilizio e difetto di motivazione in ordine alla doppia conformità e alla ritenuta incidenza urbanistica della struttura. Il Comune eccepiva la parziale irricevibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità, poiché il ricorso, a una più approfondita delibazione nel merito, è infondato. Il primo snodo riguarda la prova della datazione: la dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza non è idonea, perché in materia edilizia la prova deve fondarsi su elementi documentali inconfutabili. Il privato è onerato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., di comprovare l’epoca di realizzazione dell’opera, non potendosi invocare alcuna inversione dell’onere probatorio, che imporrebbe all’amministrazione una probatio diabolica. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 903 del 2019 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1476 del 2019.

Sul secondo profilo, la ridotta estensione della struttura non ne consente la sottrazione al titolo abilitativo. Secondo l’orientamento condiviso, le tettoie accessorie restano fuori dal permesso di costruire solo se conformazione e dimensioni rendono evidente la finalità di riparo; diversamente, producono una visibile alterazione dell’edificio. Nel caso di specie le misure dell’opera — altezza variabile tra 170 e 190 cm, lunghezza 390 cm, profondità 100 cm — sono rilevanti. Il richiamo è a Cons. Stato, sez. II, n. 1933 del 2022.

La tettoia integra quindi ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 ed è subordinata al permesso a costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), trattandosi di inserimento di nuovi elementi che modifica sagoma o prospetto, secondo Cons. Stato, sez. VI, n. 8504 del 2023. Quanto all’ordine di demolizione, i ricorrenti non possono dolersi della qualificazione dell’intervento, poiché la presentazione dell’istanza di sanatoria configura acquiescenza rispetto all’abuso autodenunciato, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 4444 del 2022.

La sentenza penale di assoluzione non giova ai ricorrenti: tra giudizio penale e amministrativo vale la regola dell’autonomia, e il vincolo del giudicato opera solo nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile, nonché sui soli fatti materiali e non sulla loro qualificazione, secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 1350 del 2021. Il Comune era estraneo al processo penale.

Da ultimo, la censura sull’art. 69 del regolamento edilizio è mal orientata: il comma 5 riguarda le recinzioni a siepe viva, mentre la tutela del decoro urbano invocata nel diniego si rinviene nel comma 3, correttamente applicato in presenza di costruzione eretta sul confine. Il ricorso, avverso il diniego di sanatoria e il conseguente ordine di demolizione, è respinto, con compensazione delle spese in ragione della risalenza temporale della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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