Ristrutturazione edilizia e vincolo di localizzazione dei volumi nel RUC (TAR Toscana n. 1489 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire costituisce atto di natura vincolata: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non ne determina l’invalidità, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando le ragioni del diniego discendono dall’interpretazione di norme del regolamento urbanistico prive di margini di discrezionalità tecnica o amministrativa. L’Amministrazione non è tenuta a indicare le prescrizioni per rendere l’intervento attuabile ex art. 142, comma 7, LRT n. 65/2014 allorché le difformità investano aspetti qualificanti del progetto, non potendosi sostituire alle scelte progettuali della parte. La definizione legislativa delle categorie di intervento e quella contenuta negli strumenti urbanistici operano su piani distinti: il potere di disciplina urbanistica non incontra un limite nelle categorie edilizie legislative e può escludere o limitare tipologie di intervento. Il divieto di diversa localizzazione dei volumi, previsto dalla normativa del RUC per gli edifici rurali, è temperato dalla deroga per pertinenze e volumi secondari, ricostruibili solo in aggiunta all’edificio principale.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare rurale. Al momento dell’acquisto pendeva innanzi al Comune un procedimento per l’approvazione di un piano di recupero, poi archiviato per la scadenza quinquennale della norma del RUC che vi rinviava. Nelle more erano state demolite alcune addizioni versanti in precarie condizioni statiche, previa SCIA.
La società presenta quindi domanda di permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, corrispondente a quello già oggetto del piano archiviato: recupero dell’edificio principale con otto unità immobiliari e realizzazione di altre due unità, staccate, mediante la volumetria generata dalle addizioni demolite. Il Comune rigetta l’istanza ritenendo che i corpi di fabbrica derivanti dal recupero delle volumetrie secondarie dovessero essere realizzati in adiacenza al fabbricato principale. La società impugna il diniego e gli atti presupposti, chiedendo anche l’annullamento degli artt. 30 e 35 delle NTA del RUC.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di improcedibilità, attesa l’infondatezza del ricorso. Sul primo motivo, relativo alla genericità del preavviso di rigetto, il TAR richiama l’orientamento prevalente secondo cui, trattandosi di atto vincolato, la mancata comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non inficia la validità del diniego ai sensi dell’art. 21-octies, citando Consiglio di Stato sez. IV, 10/07/2023, n. 6715. Nel caso concreto le motivazioni si fondano sull’interpretazione di norme del RUC che non lasciano margine di discrezionalità tecnica o amministrativa.
Quanto all’obbligo di indicare le prescrizioni utili all’attuabilità dell’intervento, il Tribunale precisa che la richiesta di modifiche è possibile solo quando lo scostamento riguardi aspetti secondari e di dettaglio. Non può invece esigersi quando le difformità investano aspetti qualificanti, come il posizionamento di interi corpi di fabbrica: l’Amministrazione non può sostituirsi alle scelte progettuali della parte.
Sul secondo motivo, il TAR esamina l’art. 35 del RUC. Il comma 1 consente, per gli edifici rurali, il ripristino e la modifica di elementi costitutivi purché non si alterino volume, numero dei piani e posizione. Il comma 2 tempera il divieto di diversa localizzazione per pertinenze e volumi secondari, consentendone la ricostruzione solo in aggiunta all’edificio principale. La società sosteneva che i manufatti demoliti fossero autonome unità immobiliari, o al più superfetazioni. Il Collegio ritiene che la loro qualificazione come pertinenze sia irrilevante: se non lo erano, il vincolo di localizzazione è ancora più stringente. Quanto alle superfetazioni, la disciplina per gli edifici con rilevanza storica non prevede alcun recupero volumetrico in altra posizione, limitandosi a consentirne l’eliminazione.
Infine, il Tribunale respinge la tesi secondo cui l’ampiezza della ristrutturazione edilizia consentita dal RUC dovrebbe comprendere tutte le ipotesi previste dalle leggi nazionali e regionali. Le definizioni legislative delle categorie di intervento disciplinano i titoli edilizi necessari, mentre gli strumenti urbanistici regolamentano le trasformazioni ammissibili: il potere di pianificazione non incontra un limite nelle categorie legislative e può escludere o limitare talune tipologie di intervento. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in Euro 2.500 oltre IVA e c.p.a.
Nota della Redazione
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