Piani attuativi di recupero esclusi da comunicazione motivi ostativi con termine quinquennale (TAR Toscana n. 1488 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attività amministrativa diretta all’adozione di atti di pianificazione, compresi i piani attuativi e i piani di recupero, è esclusa dall’ambito di applicazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale di cui all’art. 13, comma 1, della legge n. 241/1990, con la conseguenza che non sussiste l’obbligo di comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della medesima legge. Le previsioni urbanistiche che subordinano la propria attuazione all’approvazione di piani attuativi di iniziativa privata hanno durata quinquennale, decorrente dalla stipula della convenzione o dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo. Tale termine si applica anche agli interventi che, pur collocati in un tessuto edilizio esistente, richiedono un nuovo disegno urbanistico per la loro complessità e rilevanza.
Il Fatto
La società ricorrente ha acquistato un compendio immobiliare sito nel territorio comunale, in zona interessata da un piano di recupero ad iniziativa privata presentato dalla propria dante causa. L’istruttoria condotta dall’ente si è protratta attraverso successive richieste documentali, fino all’instaurazione di un giudizio per l’accertamento del silenzio inadempimento.
Assumeva l’amministrazione che, nelle more, fosse intervenuta la decadenza della previsione del RUC che contemplava il piano attuativo, con conseguente venir meno della preesistente pianificazione. Su questa base il Comune ha adottato il provvedimento di archiviazione della pratica, impugnato dalla società davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di improcedibilità formulata dall’amministrazione, stante l’infondatezza del ricorso. Sul primo motivo, con cui la ricorrente lamentava l’omessa comunicazione dei motivi ostativi, il Tribunale ha richiamato l’art. 13, comma 1, della legge n. 241/1990, che sottrae all’applicazione delle norme sulla partecipazione procedimentale l’attività diretta all’emanazione di atti normativi, generali o di pianificazione.
Tale disposizione — osserva il TAR — è pacificamente applicabile anche ai piani attuativi, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato Sez. IV n. 5382 del 2023; Cons. Stato Sez. IV n. 7277 del 2021). Poiché la disciplina urbanistica nazionale e regionale non prevede un istituto analogo all’art. 10-bis, non sussisteva alcun obbligo di far precedere l’archiviazione dalla comunicazione dei motivi ostativi.
Con il secondo motivo la società deduceva la violazione dell’art. 55 della LRT 1/2005, applicabile ratione temporis, sostenendo che il recupero edilizio rientrasse nella disciplina di cui alla lettera a) del comma 1, non assoggettata a efficacia temporanea. Il Tribunale ha respinto la tesi: la normativa regionale riconduce alla lettera b) non solo la nuova urbanizzazione ma anche gli interventi di riorganizzazione del tessuto esistente e, più in generale, tutti quelli che per complessità e rilevanza si attuano mediante i piani attuativi, tra cui i piani di recupero.
La scelta normativa trova conferma nel comma 6 dell’art. 55, che fissa in cinque anni la durata delle norme di piano subordinate all’approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, con decorrenza dalla stipula della convenzione o dall’atto unilaterale d’obbligo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in Euro 2.500 oltre accessori.
Nota della Redazione
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