Permesso di soggiorno: prova dell’alloggio a carico dello straniero (TAR Puglia n. 1504 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rilascio e dell’aggiornamento del permesso di soggiorno U.E. di lunga durata, la disponibilità di un idoneo, stabile ed effettivo alloggio costituisce requisito essenziale, che l’Amministrazione deve porre a fondamento della propria valutazione. L’onere di offrire la prova di tale disponibilità grava sul cittadino straniero, non sull’Amministrazione. La mera indicazione della disponibilità dell’alloggio al momento della presentazione dell’istanza può essere sufficiente in quella fase iniziale, ma non esime l’interessato dal produrre documentazione sostanziale quando l’Amministrazione la richieda nel corso del procedimento. La produzione di un contratto di locazione intestato a terzi e scaduto non integra il requisito, in assenza di cointestazione o di altro titolo di legittima occupazione stabile. Il rigetto opposto su tale presupposto è legittimo e non affetto da difetto di istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno U.E. di lunga durata per lavoro autonomo rilasciato nel 2012, presentava nel gennaio 2023 istanza di aggiornamento del titolo. Con decreto del Questore del 19 novembre 2024, notificato nel dicembre successivo, l’istanza veniva rigettata per mancata allegazione di adeguata documentazione comprovante una concreta e idonea sistemazione alloggiativa; il provvedimento prevedeva la facoltà di presentare nuova istanza con la documentazione necessaria, con avvertimento che, in difetto, si sarebbe proceduto all’espulsione.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Puglia, sede di Lecce. La Sezione respingeva l’istanza cautelare; il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, la accoglieva, ritenendo che ai fini del rilascio del permesso sia sufficiente l’indicazione nella istanza della disponibilità di un alloggio. La causa giungeva così alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma in sede di merito i rilievi della propria ordinanza cautelare. Il motivo ostativo opposto dalla Questura è coerente con il dettato normativo: il ricorrente aveva allegato un contratto di locazione intestato ad altro cittadino extracomunitario e scaduto di validità in data 31.12.2021, senza dare riscontro al preavviso di diniego notificato nel marzo 2023.
Il Tribunale richiama l’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che richiede la dimostrazione di disporre di idonea sistemazione alloggiativa, e l’art. 9, comma 4, lett. c), d.P.R. n. 394/1999. La giurisprudenza citata — Cons. Stato n. 11462/2022, Cons. Stato n. 3810/2020, Cons. Stato n. 6700/2021, Cons. Stato n. 4084/2016 — qualifica l’assenza di un alloggio idoneo e stabile come elemento essenziale della valutazione amministrativa. È l’interessato a dover offrire la prova della disponibilità, mediante contratti registrati, pagamenti di utenze o atti di acquisto.
Quanto al dedotto difetto di istruttoria, la valutazione della Questura non è illogica: un contratto scaduto e intestato ad altri non comprova l’attuale disponibilità di una sistemazione stabile. Il Collegio precisa che la mera indicazione della disponibilità al momento dell’istanza può bastare in quella fase, ma quando l’Amministrazione richieda nel procedimento la dimostrazione documentale, l’onere ricade sullo straniero. L’omessa risposta al preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e il silenzio serbato anche in giudizio confermano il mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono integralmente compensate. Il Collegio ammette invece il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, in riforma del decreto di rigetto della Commissione, alla luce della diversa valutazione espressa in sede cautelare dal Consiglio di Stato, e liquida in favore del difensore il compenso di € 2.000,00 oltre accessori, a carico dell’Erario.
Nota della Redazione
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