Aiuti comunitari, titolo di conduzione e buona fede del beneficiario (TAR Puglia n. 1499 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di affitto di fondo rustico stipulato a non domino è idoneo a integrare il requisito del titolo di conduzione richiesto per l’accesso agli aiuti comunitari, poiché i suoi effetti obbligatori permangono finché il concedente conservi la disponibilità del bene. La dichiarazione resa dal beneficiario nella domanda unica non è mendace né fraudolenta quando si fonda su un titolo efficace al momento della presentazione e sulla effettiva conduzione del fondo. La falsità dichiarativa presuppone un dato di realtà sussumibile nell’alternativa logico vero/falso e non può essere desunta dal diverso giudizio dell’Amministrazione sul medesimo contratto. Gli effetti esterni della sentenza di risoluzione del titolo del concedente non si producono prima della trascrizione nei registri immobiliari.

Il Fatto

Una società semplice agricola, nella persona del legale rappresentante, impugna il provvedimento con cui l’AG.E.A. ha disposto il recupero di € 65.555,06, oltre interessi, per indebita percezione di contributi comunitari riferiti alle domande uniche delle campagne 2018-2021, e ha rideterminato l’ammissibilità della domanda della campagna 2022. L’Agenzia contesta che i terreni fossero detenuti in forza di un contratto di affitto stipulato nel 2018 con un concedente che, secondo la sentenza del Tribunale di Roma n. 20050 del 10.10.2000, era tornato nella disponibilità dell’ISMEA.

Il TAR, in sede cautelare, aveva accolto l’istanza. Il Cons. Stato, in riforma, ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e per incompatibilità della natura del provvedimento con un pregiudizio grave e irreparabile. La causa giunge alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma i rilievi dell’ordinanza cautelare di primo grado e accoglie i motivi di ricorso, trattati unitariamente. Il provvedimento dell’Agenzia si fonda sull’assunto che la disponibilità dei terreni debba essere “titolata” e che il contratto di affitto stipulato a non domino non integri un titolo di conduzione idoneo.

Il TAR ricostruisce la catena dei titoli: il concedente aveva acquistato i fondi dalla Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina con clausola di riservato dominio; alla data di stipula dell’affitto, nel 2018, risultava proprietario ai sensi dell’art. 1523 cod. civ.; il contratto era stato regolarmente registrato; la risoluzione del primo contratto di compravendita è stata annotata solo l’8.11.2021; la società ha acquistato la proprietà nel luglio 2023. Non risulta che l’ISMEA abbia ripreso la disponibilità materiale dei fondi, rimasti nella conduzione dell’affittuaria.

Secondo Cass. civ. n. 25339 del 2024, il contratto di locazione stipulato a non domino non si scioglie automaticamente per l’estinzione del diritto del concedente: gli effetti obbligatori, obbligo del canone e garanzia del pacifico godimento, permangono immutati. La società non poteva dunque dubitare della legittimazione del concedente al momento della stipula.

Il Collegio esclude la falsità dichiarativa e l’abuso: la Corte di Giustizia richiede, sul piano oggettivo, circostanze che dimostrino il mancato raggiungimento dell’obiettivo della normativa e, sul piano soggettivo, la volontà di ottenere un vantaggio mediante creazione artificiosa delle condizioni. Qui la dichiarazione riguarda un documento correttamente allegato e valido fino alla risoluzione. Richiamando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8532, il TAR ribadisce che la falsità è predicabile solo rispetto a un dato di realtà sussumibile nell’alternativa logico vero/falso.

Infine, gli effetti esterni della sentenza di risoluzione del 2000 non possono prodursi prima della trascrizione nei registri immobiliari, avvenuta solo l’8.11.2021, e non comportano comunque la nullità o l’inesistenza del contratto di affitto del 2018. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato; le spese sono compensate in ragione della complessità della controversia e del diverso avviso espresso dal Consiglio di Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1523 c.c.

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