Ristrutturazione edilizia abusiva soggetta ad art 33 e non art 31 TUE (Cons. Stato n. 1426 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La veranda realizzata sul terrazzo di un immobile, che amplia in misura modesta l’appartamento preesistente innestandosi su una struttura già esistente e parzialmente chiusa, integra un intervento di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. Ne consegue che la mancanza del permesso di costruire va sanzionata ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e non dell’art. 31 del medesimo testo unico. L’ordine di demolizione emesso sul presupposto dell’art. 31 è pertanto illegittimo, non potendosi applicare la disciplina sanzionatoria propria degli interventi di nuova costruzione. Restano invece infondate le censure di natura formale e procedurale, atteso che l’ingiunzione di demolizione è atto dovuto e sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abusività, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento e, quanto al diniego di sanatoria, l’onere della doppia conformità grava interamente sul richiedente.
Il Fatto
Il Comune di Pozzuoli, con ordinanza del 14 novembre 2019, ingiungeva al proprietario la demolizione di un vano ricavato sul terrazzo dell’abitazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e adibito a cucina: una veranda in parte in alluminio e in parte in muratura. L’interessato impugnava l’atto davanti al TAR Campania e, con motivi aggiunti, anche il successivo diniego di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, adottato il 15 gennaio 2020.
Il TAR Campania, Sezione Sesta, con sentenza n. 4851/2023 respingeva il ricorso. Il proprietario proponeva appello, censurando la qualificazione dell’intervento, la scelta della sanzione demolitoria, il difetto di motivazione e i profili procedimentali del diniego di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello nei limiti della qualificazione dell’abuso. La veranda, di dimensioni contenute e con altezza ridotta nella parte bassa, è stata ricavata chiudendo uno spazio già esistente, in parte sotto la preesistente tettoia. Sebbene l’opera abbia creato una nuova volumetria abitabile, l’ampliamento è modesto e si innesta sulla struttura preesistente: ciò impone di ricondurre l’intervento alla ristrutturazione edilizia.
Da qui la conseguenza sanzionatoria: per la ristrutturazione eseguita senza permesso di costruire opera l’art. 33 del TUE, non l’art. 31, che non prevede l’acquisizione dell’opera al patrimonio comunale né la sanzione pecuniaria. L’ordine di demolizione è quindi annullato nel ricorso di primo grado.
Restano invece infondate le censure sul difetto di motivazione. L’ingiunzione di demolizione è atto dovuto e sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abusività, secondo l’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. IV, n. 4577 del 2 novembre 2016 e dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017. Parimenti irrilevante è l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata e non potendosi comunque pervenire all’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Quanto al diniego di sanatoria, il provvedimento fonda il rigetto sull’incompatibilità dell’opera con la zona B5-1 del PRG e con la zona RUA del PTP dei Campi Flegrei. Il Collegio ribadisce che l’onere della doppia conformità grava interamente sul richiedente (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2660 del 14 marzo 2023). L’assenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non vizia l’atto, poiché l’esito era vincolato e non modificabile; analogamente per il mancato parere della Commissione edilizia e per l’ordine cronologico delle istanze. L’appello è quindi accolto solo sul capo demolitorio, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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