Errore materiale sull’offerta economica e soccorso istruttorio correttivo (Cons. Stato n. 1504 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche l’incongruenza tra l’importo dell’offerta economica indicato nel modello allegato alla busta e quello digitato nel campo della piattaforma telematica costituisce errore materiale emendabile quando la divergenza è riconoscibile ictu oculi e la volontà negoziale dell’offerente emerge con certezza dal contesto dell’offerta, senza necessità di fonti esterne. La rettifica mediante soccorso istruttorio è ammessa anche sull’offerta economica, ai sensi dell’art. 101, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, purché non comporti presentazione di una nuova offerta né modifica sostanziale. La clausola di esclusione per indeterminatezza va interpretata secondo proporzionalità e ragionevolezza, in coerenza con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, che non sovverte però le regole di gara né i principi di par condicio e autoresponsabilità.
Il Fatto
Il Politecnico di Milano indiceva una gara per la progettazione e la fornitura di una camera climatica, con base d’asta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società ricorrente veniva esclusa perché l’importo dell’offerta economica riportato nel modello allegato al Disciplinare era difforme dal valore inserito nel campo della piattaforma telematica di gara. La gara proseguiva e veniva aggiudicata all’unica altra concorrente.
Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso principale, annullando l’esclusione e l’aggiudicazione, e respingeva il ricorso incidentale della controinteressata. Avverso la sentenza proponevano appello il Politecnico, in via principale, e la controinteressata, in via incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la lex specialis: il modello di offerta prevedeva voci dettagliate cui aggiungere gli oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso e determinati in euro 1.500,00. Il Disciplinare imponeva altresì l’inserimento del valore complessivo sulla piattaforma e comminava l’esclusione per indeterminatezza in caso di incongruenza tra i due prezzi.
La società appellata aveva formulato l’offerta di euro 1.280.000,00, aggiungendo correttamente gli oneri per un totale di euro 1.281.500,00; nel digitare il valore a sistema, tuttavia, aveva sottratto anziché sommare gli oneri, indicando euro 1.278.500,00. La differenza tra i due importi è esattamente pari agli oneri di sicurezza. Il Collegio conferma la qualificazione dell’incongruenza come errore materiale, emendabile con una semplice operazione aritmetica.
Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 4583 del 2025, la sentenza ribadisce che l’errore materiale consiste in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale. La rettifica presuppone che la volontà negoziale sia individuabile con certezza, senza opacità, e che l’errore sia percepibile ictu oculi dal contesto dell’atto (richiamate Cons. Stato, V, n. 2529 del 2022; Cons. Stato, III, n. 1347 del 2020; Cons. Stato, V, n. 324 del 2022).
Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio distingue la sanabilità delle irregolarità della domanda di partecipazione (art. 101, comma 1, lett. b)) dalla rettifica dell’errore materiale contenuto nell’offerta (art. 101, comma 4), che non può comportare modifica sostanziale. I chiarimenti ex art. 101, comma 3 servono a ricercare l’effettiva volontà del concorrente e rispondono alla direttiva antiformalistica (richiamate Cons. Stato, V, n. 7870 del 2023 e Cons. Stato, n. 1425 del 2025). Il principio del risultato integra i parametri di legittimità con verifiche sostanziali e non formali (Cons. Stato, VII, n. 5789 del 2024; Cons. Stato, III, n. 11322 del 2023).
Respinte anche le censure sulla mancata considerazione della stipula e dell’esecuzione anticipata del contratto: l’esecuzione in via d’urgenza è frutto di scelta della stazione appaltante e l’appellata ha contestato la notizia. Confermata l’inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata. Infine, il quarto motivo dell’appello incidentale è respinto: le valutazioni sull’offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti dell’evidente errore o della manifesta illogicità, senza sostituzione del giudizio.
Nota della Redazione
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